Art. 84 cpv. 2 LAINF; art. 81, art. 86 cpv. 1, art. 87, art. 89 cpv. 2 OPI; art. 13 della Convenzione 8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Gli assegni di transizione, quali provvedimenti intesi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'OPI, non rientrano nel novero dei temi disciplinati dalla Convenzione tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Giusta il diritto interno il riconoscimento di assegni di transizione ai sensi dell'art. 86 OPI presuppone la residenza effettiva in Svizzera così come l'intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.
34. Sentenza del 13 marzo 2000 nella causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni contro I. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 84 al. 2 LAA; art. 81, art. 86 al. 1, art. 87, art. 89 al. 2 OPA; art. 13 de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales. - Au titre de mesures tendant à la prévention des accidents et des maladies professionnelles selon l'OPA, les indemnités pour changement d'occupation ne font pas partie des matières réglées par la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Yougoslavie. - Le droit à des indemnités pour changement d'occupation au sens de l'art. 86 OPA suppose, selon le droit national, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de la conserver pendant un certain temps et d'en faire le centre de ses relations personnelles.
Art. 84 cpv. 2 LAINF; art. 81, art. 86 cpv. 1, art. 87, art. 89 cpv. 2 OPI; art. 13 della Convenzione 8 giugno 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Gli assegni di transizione, quali provvedimenti intesi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'OPI, non rientrano nel novero dei temi disciplinati dalla Convenzione tra la Svizzera e la Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali. - Giusta il diritto interno il riconoscimento di assegni di transizione ai sensi dell'art. 86 OPI presuppone la residenza effettiva in Svizzera così come l'intenzione di conservarla per un determinato periodo e di farne il centro delle relazioni personali.