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BGE 126 V 139

Art. 51 cpv. 1, art. 52 cpv. 1, art. 53 LADI: Indennità per insolvenza dopo la presentazione della domanda di pignoramento. - Oggetto del diritto all'indennità per insolvenza insorto a seguito della presentazione della domanda di pignoramento sono non solo le pretese menzionate nella domanda medesima, bensì tutti i crediti salariali che l'assicurato poteva far valere nei confronti del datore di lavoro prima del giorno determinante. - Se i crediti salariali fatti valere dopo la dichiarazione di fallimento si riferiscono a un periodo anteriore alla presentazione della domanda di pignoramento, essi non possono sotto il profilo giuridico essere oggetto dei diritti potenziali insorti a seguito della dichiarazione di fallimento.

29 maggio 2016·Volume 126·V·Dossier: C 233/99·1 visualizzazioni
DE

26. Auszug aus dem Urteil vom 3. April 2000 i. S. B. gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich und Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich

FR

Art. 51 al. 1, art. 52 al. 1, art. 53 LACI: Indemnité en cas d'insolvabilité après le dépôt de la réquisition de saisie. - Sont l'objet de la créance en indemnisation née ensuite du dépôt de la réquisition de saisie non seulement les créances mentionnées dans la réquisition mais toutes les créances de salaire que l'assuré pouvait faire valoir à l'encontre de l'employeur avant le jour déterminant. - Si les créances de salaire invoquées après l'ouverture de la faillite se rapportent à une période antérieure au dépôt de la réquisition de saisie, elles ne peuvent pas, du point de vue juridique, faire l'objet de la prétention éventuelle née ensuite de l'ouverture de la faillite.

IT

Art. 51 cpv. 1, art. 52 cpv. 1, art. 53 LADI: Indennità per insolvenza dopo la presentazione della domanda di pignoramento. - Oggetto del diritto all'indennità per insolvenza insorto a seguito della presentazione della domanda di pignoramento sono non solo le pretese menzionate nella domanda medesima, bensì tutti i crediti salariali che l'assicurato poteva far valere nei confronti del datore di lavoro prima del giorno determinante. - Se i crediti salariali fatti valere dopo la dichiarazione di fallimento si riferiscono a un periodo anteriore alla presentazione della domanda di pignoramento, essi non possono sotto il profilo giuridico essere oggetto dei diritti potenziali insorti a seguito della dichiarazione di fallimento.

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BGE 126 V 139 — Swissrulings