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BGE 126 IV 5

Art. 72 n. 2 CP; interruzione della prescrizione. La promozione di un'azione penale interrompe la prescrizione? Questione lasciata indecisa nella fattispecie poiché nel momento in cui l'azione penale è stata promossa un ordine di arresto è stato emanato; orbene, la legge prevede espressamente che un ordine di arresto è una decisione che interrompe la prescrizione (consid. 1). Art. 164 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP; diminuzione effettiva dell'attivo in danno dei creditori, alienazione di valori patrimoniali contro una prestazione manifestamente inferiore. Il terzo che acquista valori patrimoniali non è punibile nella misura in cui il suo comportamento resta nei limiti della partecipazione necessaria (consid. 2).

26 giugno 2014·Volume 126·IV·Dossier: 6P.96/1999·1 visualizzazioni
DE

2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Februar 2000 i. S. X. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 72 ch. 2 CP; interruption de la prescription. L'ouverture d'une action pénale interrompt-elle la prescription ? Question laissée indécise car en même temps que l'action pénale a été ouverte, un mandat d'arrêt a été décerné; or, la loi prévoit expressément qu'un mandat d'arrêt constitue un acte interruptif de la prescription (consid. 1). Art. 164 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP; diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, cession de valeurs patrimoniales contre une prestation de valeur manifestement inférieure. Le tiers qui acquiert les valeurs patrimoniales n'est pas punissable dans la mesure où son comportement demeure dans les limites de la participation nécessaire (consid. 2).

IT

Art. 72 n. 2 CP; interruzione della prescrizione. La promozione di un'azione penale interrompe la prescrizione? Questione lasciata indecisa nella fattispecie poiché nel momento in cui l'azione penale è stata promossa un ordine di arresto è stato emanato; orbene, la legge prevede espressamente che un ordine di arresto è una decisione che interrompe la prescrizione (consid. 1). Art. 164 n. 1 cpv. 3 e n. 2 CP; diminuzione effettiva dell'attivo in danno dei creditori, alienazione di valori patrimoniali contro una prestazione manifestamente inferiore. Il terzo che acquista valori patrimoniali non è punibile nella misura in cui il suo comportamento resta nei limiti della partecipazione necessaria (consid. 2).

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BGE 126 IV 5 — Swissrulings