Consultazione del registro fondiario (art. 970 e 970a CC). Chi chiede ai sensi dell'art. 970 cpv. 2 CC di consultare il registro fondiario o di farsi rilasciare estratti, deve in linea di principio giustificare un interesse degno di protezione anche quando l'informazione si riferisce a dati che sono stati pubblicati in virtù dell'art. 970a CC (consid. 4 e 5). Un giornalista, che nomina indizi riguardanti operazioni speculative effettuate da una società immobiliare e che intende informare sulla condotta di quest'ultima sul mercato immobiliare regionale, ha diritto che il competente ufficio del registro fondiario gli comunichi i fondi che la società ha acquistato durante un determinato periodo (consid. 6).
90. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Oktober 2000 i.S. A. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Consultation du registre foncier (art. 970 et 970a CC). Celui qui demande à consulter le registre foncier ou l'établissement d'un extrait, au sens de l'art. 970 al. 2 CC, doit en principe aussi justifier d'un intérêt digne de protection lorsque le renseignement a trait à des données qui ont été publiées sur la base de l'art. 970a CC (consid. 4 et 5). Le journaliste qui mentionne des indices concernant les activités spéculatives d'une société immobilière et qui entend informer de la conduite de celle-ci sur le marché immobilier régional a droit à ce que l'office du registre foncier compétent lui indique les immeubles que la société a acquis dans un laps de temps déterminé (consid. 6).
Consultazione del registro fondiario (art. 970 e 970a CC). Chi chiede ai sensi dell'art. 970 cpv. 2 CC di consultare il registro fondiario o di farsi rilasciare estratti, deve in linea di principio giustificare un interesse degno di protezione anche quando l'informazione si riferisce a dati che sono stati pubblicati in virtù dell'art. 970a CC (consid. 4 e 5). Un giornalista, che nomina indizi riguardanti operazioni speculative effettuate da una società immobiliare e che intende informare sulla condotta di quest'ultima sul mercato immobiliare regionale, ha diritto che il competente ufficio del registro fondiario gli comunichi i fondi che la società ha acquistato durante un determinato periodo (consid. 6).