Art. 114 CC e 7b cpv. 1 tit. fin. CC; divorzio dopo la sospensione della vita comune. Per la pronuncia del divorzio su azione unilaterale è sufficiente che il termine di quattro anni previsto dall'art. 114 CC sia trascorso, per i processi già pendenti innanzi a un'autorità cantonale, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (consid. 2).
69. Estratto della sentenza 10 luglio 2000 della II Corte civile nella causa A. c B. (ricorso per riforma)
Art. 114 CC et 7b al. 1 Tit. fin. CC; divorce après la suspension de la vie commune. Pour prononcer le divorce sur demande unilatérale, alors que le procès est déjà pendant devant une autorité cantonale, il suffit que le délai de quatre ans prévu à l'art. 114 CC soit écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (consid. 2).
Art. 114 CC e 7b cpv. 1 tit. fin. CC; divorzio dopo la sospensione della vita comune. Per la pronuncia del divorzio su azione unilaterale è sufficiente che il termine di quattro anni previsto dall'art. 114 CC sia trascorso, per i processi già pendenti innanzi a un'autorità cantonale, al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (consid. 2).