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BGE 126 III 89

Pignoramento del reddito (art. 93 LEF); calcolo dell'importo pignorabile sulla base del reddito stabilito in una tassazione forfettaria. Obbligo del debitore d'informare l'ufficio secondo l'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF. In assenza di elementi sicuri, risultanti in particolare da una contabilità tenuta regolarmente, la determinazione del reddito di un debitore esercitante un'attività lucrativa indipendente è effettuata sulla base degli indizi a disposizione; se necessario il reddito può essere stimato (consid. 3a). In concreto, presa in considerazione dell'importo, stabilito in una tassazione globale fondata sul dispendio, che si presume corrispondere al tenore di vita del debitore. La tassazione forfettaria è solo una possibilità; il debitore interessato può rinunciarvi a favore di una tassazione ordinaria che permetterebbe di prendere in considerazione la sua situazione reale (consid. 3b e c).

26 giugno 2014·Volume 126·III·Dossier: 7B.17/2000·1 visualizzazioni
DE

18. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 mars 2000 dans la cause L. (recours LP)

FR

Saisie de revenu (art. 93 LP); calcul du montant saisissable sur la base du revenu arrêté dans une taxation forfaitaire. Obligation du débiteur de renseigner l'office selon l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP. En l'absence d'éléments certains, ressortant notamment d'une comptabilité régulièrement tenue, l'estimation du revenu d'un débiteur exerçant une activité lucrative indépendante est effectuée sur la base des indices à disposition, au besoin par appréciation (consid. 3a). Prise en considération, en l'espèce, du montant arrêté dans une taxation forfaitaire, censé correspondre au train de vie du débiteur. L'imposition forfaitaire n'étant qu'une faculté, il est loisible au débiteur concerné d'y renoncer au profit d'une imposition ordinaire qui permettrait de prendre en considération sa situation réelle (consid. 3b et c).

IT

Pignoramento del reddito (art. 93 LEF); calcolo dell'importo pignorabile sulla base del reddito stabilito in una tassazione forfettaria. Obbligo del debitore d'informare l'ufficio secondo l'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF. In assenza di elementi sicuri, risultanti in particolare da una contabilità tenuta regolarmente, la determinazione del reddito di un debitore esercitante un'attività lucrativa indipendente è effettuata sulla base degli indizi a disposizione; se necessario il reddito può essere stimato (consid. 3a). In concreto, presa in considerazione dell'importo, stabilito in una tassazione globale fondata sul dispendio, che si presume corrispondere al tenore di vita del debitore. La tassazione forfettaria è solo una possibilità; il debitore interessato può rinunciarvi a favore di una tassazione ordinaria che permetterebbe di prendere in considerazione la sua situazione reale (consid. 3b e c).

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BGE 126 III 89 — Swissrulings