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BGE 126 III 8

Mantenimento nell'ambito di misure provvisionali ai sensi dell'art. 145 CC; suddivisione dell'eccedenza risultante dalla detrazione del minimo vitale di entrambi i coniugi dal loro reddito complessivo. Se dopo aver dedotto dal reddito complessivo dei coniugi il minimo vitale delle loro economie domestiche risulta un'eccedenza, questa è unicamente da ripartire a metà fra di loro se si è in presenza di due economie domestiche composte di una persona. Una suddivisione a metà non si giustifica, se un coniuge deve provvedere a figli minorenni (precisazione della giurisprudenza; consid. 3c).

28 marzo 2021·Volume 126·III·Dossier: 5P.302/1999·1 visualizzazioni
DE

3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. November 1999 i.S. Z. gegen Y. und Obergericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Entretien dans le cadre de mesures provisoires selon l'art. 145 CC; partage de l'excédent subsistant après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total. S'il reste un excédent après déduction du minimum vital des époux de leur revenu total, cet excédent doit être simplement réparti par moitié entre les époux si l'on est en présence de deux ménages d'une personne. Un partage par moitié ne se justifie pas si l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs (précision de la jurisprudence; consid. 3c).

IT

Mantenimento nell'ambito di misure provvisionali ai sensi dell'art. 145 CC; suddivisione dell'eccedenza risultante dalla detrazione del minimo vitale di entrambi i coniugi dal loro reddito complessivo. Se dopo aver dedotto dal reddito complessivo dei coniugi il minimo vitale delle loro economie domestiche risulta un'eccedenza, questa è unicamente da ripartire a metà fra di loro se si è in presenza di due economie domestiche composte di una persona. Una suddivisione a metà non si giustifica, se un coniuge deve provvedere a figli minorenni (precisazione della giurisprudenza; consid. 3c).

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