Art. 16 cpv. 2 LCStr; superamento del limite generale di velocità nelle località, caso di media gravità. Un superamento di 21-24 km/h del limite generale di 50 km/h stabilito per la velocità massima consentita nelle località costituisce oggettivamente, ossia senza tenere conto delle peculiarità della fattispecie concreta, un caso di media gravità che comporta, tranne in presenza di circostanze particolari, la revoca della licenza di condurre. Una sanzione meno afflittiva, come un ammonimento, può essere presa in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale limite, oppure in presenza di circostanze analoghe a quelle previste all'art. 66bis CP per prescindere da una pena (consid. 2; conferma della giurisprudenza).
19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 mars 2000 dans la cause Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud contre Y. (recours de droit administratif)
Art. 16 al. 2 LCR; dépassement de la limitation générale de vitesse dans les localités, cas de moyenne gravité. Un dépassement de 21 à 24 km/h de la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités constitue objectivement, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, un cas de moyenne gravité, qui, sauf circonstances particulières, doit entraîner un retrait du permis de conduire. Une sanction moins lourde, notamment un avertissement, n'entre en considération que s'il est établi que le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse ou en présence de circonstances analogues à celles qui justifient de renoncer à une peine en application de l'art. 66bis CP (consid. 2; confirmation de la jurisprudence).
Art. 16 cpv. 2 LCStr; superamento del limite generale di velocità nelle località, caso di media gravità. Un superamento di 21-24 km/h del limite generale di 50 km/h stabilito per la velocità massima consentita nelle località costituisce oggettivamente, ossia senza tenere conto delle peculiarità della fattispecie concreta, un caso di media gravità che comporta, tranne in presenza di circostanze particolari, la revoca della licenza di condurre. Una sanzione meno afflittiva, come un ammonimento, può essere presa in considerazione solamente ove risulti che il conducente aveva seri motivi per ritenere di non trovarsi più nella zona in cui vigeva tale limite, oppure in presenza di circostanze analoghe a quelle previste all'art. 66bis CP per prescindere da una pena (consid. 2; conferma della giurisprudenza).