Art. 33 cpv. 1 della Convenzione 25 febbraio 1964 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale: osservanza del termine per ricorrere nel caso di consegna presso un municipio germanico di un gravame avverso una decisione di rendita dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. - Per "ente corrispondente" ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 della Convenzione si intende l'ente che sarebbe competente nell'ambito di una procedura parallela svolgentesi innanzi alle autorità nazionali dell'altro Stato contraente. - Il principio sancito dal paragrafo 91 della legge germanica relativa al tribunale sociale, giusta il quale la consegna di scritti ad autorità nazionali incompetenti comporta quale effetto la salvaguardia dei termini e fa obbligo alle medesime di trasmetterli d'ufficio alle autorità competenti, trova applicazione nel quadro dell'art. 33 cpv. 1 della Convenzione.
82. Urteil vom 18. Oktober 1999 i.S. H. gegen IV-Stelle für Versicherte im Ausland und Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen
Art. 33 al. 1 de la convention sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964: sauvegarde du délai en cas de dépôt auprès d'une mairie allemande d'un recours contre une décision de rente de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger. - Par "organisme correspondant" au sens de l'art. 33 al. 1 de la convention, il faut entendre l'organisme qui serait compétent dans le cadre d'une procédure parallèle se déroulant devant les autorités nationales de l'autre Etat contractant. - Le principe consacré au par. 91 de la loi allemande sur le Tribunal social, selon lequel les écrits adressés à des autorités nationales incompétentes ont pour effet de sauvegarder les délais et doivent être transmis d'office à l'autorité compétente, est applicable dans le cadre de l'art. 33 al. 1 de la convention.
Art. 33 cpv. 1 della Convenzione 25 febbraio 1964 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale: osservanza del termine per ricorrere nel caso di consegna presso un municipio germanico di un gravame avverso una decisione di rendita dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. - Per "ente corrispondente" ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 della Convenzione si intende l'ente che sarebbe competente nell'ambito di una procedura parallela svolgentesi innanzi alle autorità nazionali dell'altro Stato contraente. - Il principio sancito dal paragrafo 91 della legge germanica relativa al tribunale sociale, giusta il quale la consegna di scritti ad autorità nazionali incompetenti comporta quale effetto la salvaguardia dei termini e fa obbligo alle medesime di trasmetterli d'ufficio alle autorità competenti, trova applicazione nel quadro dell'art. 33 cpv. 1 della Convenzione.