Skip to content
BGE 125 V 410

Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI: nuova domanda dopo concessione di una prestazione limitata nel tempo. La giurisprudenza relativa all'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI si riferisce sempre a casi in cui nel passato prestazioni sono state rifiutate; non trova invece applicazione qualora in precedenza sia stata riconosciuta una prestazione limitata nel tempo.

26 giugno 2014·Volume 125·V·Dossier: I 66/99·1 visualizzazioni
DE

67. Auszug aus dem Urteil vom 8. November 1999 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen P. und Verwaltungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 87 al. 3 et 4 RAI: nouvelle demande après l'octroi d'une prestation limitée dans le temps. La jurisprudence relative à l'art. 87 al. 3 et 4 RAI concerne toujours des cas dans lesquels des prestations ont été refusées par le passé. En revanche, elle n'est pas applicable lorsqu'une prestation a été précédemment allouée, mais pour une durée limitée.

IT

Art. 87 cpv. 3 e 4 OAI: nuova domanda dopo concessione di una prestazione limitata nel tempo. La giurisprudenza relativa all'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI si riferisce sempre a casi in cui nel passato prestazioni sono state rifiutate; non trova invece applicazione qualora in precedenza sia stata riconosciuta una prestazione limitata nel tempo.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 125 V 410 — Swissrulings