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BGE 125 V 197

Art. 30 cpv. 1 lett. d, art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LADI; art. 97 cpv. 1 lett. b OADI: sanzioni in caso di rifiuto di partecipare a un programma di occupazione. La giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione.

28 marzo 2021·Volume 125·V·Dossier: C 264/97·1 visualizzazioni
DE

30. Extrait de l'arrêt du 19 avril 1999 dans la cause M. contre Office cantonal de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne, et Tribunal administratif du canton de Berne

FR

Art. 30 al. 1 let. d, art. 72 al. 1 et art. 75 al. 1 LACI; art. 97 al. 1 let. b OACI: sanction en cas de refus de participer à un programme d'occupation. La jurisprudence relative à la compensation de la différence entre l'indemnité de chômage et les indemnités compensatoires, applicable en cas de refus d'un travail devant procurer un gain intermédiaire (ATF 122 V 34), n'est pas transposable à la situation de l'assuré qui refuse de participer à un programme d'occupation.

IT

Art. 30 cpv. 1 lett. d, art. 72 cpv. 1 e art. 75 cpv. 1 LADI; art. 97 cpv. 1 lett. b OADI: sanzioni in caso di rifiuto di partecipare a un programma di occupazione. La giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione.

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BGE 125 V 197 — Swissrulings