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BGE 125 V 80

Art. 13 cpv. 3 LAMal: Ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie sociale in otto cantoni su richiesta della cassa malati. - Il ritiro dell'autorizzazione non concerne solo l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma si estende necessariamente pure all'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi degli art. 67 segg. LAMal. - Se l'autorizzazione è ritirata su richiesta di una cassa malati, è conforme al fine dell'ordinamento predisposto dall'art. 13 cpv. 3 LAMal che si possa vietare all'assicuratore di esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo determinato. Durata del ritiro dell'autorizzazione, fissata nell'evenienza concreta dal Dipartimento federale dell'interno a dieci anni, considerata conforme al diritto federale. Art. 60 cpv. 1 LAMal; art. 78 cpv. 4 OAMal: Impiego delle riserve nel caso di ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie sociale. Non esiste base legale facente obbligo a una cassa malati di pagare all'istituzione comune LAMal, per tutti gli assicurati che il ritiro dell'autorizzazione concerne, un importo corrispondente alle riserve legali di cui all'art. 78 cpv. 4 OAMal (15% dei premi dovuti alla fine del 1998 nei cantoni in questione). La concezione secondo cui la cassa deve cedere una parte della sua riserva per ogni assicurato costretto a dimettersi è contraria ai principi del sistema della ripartizione delle spese, in quanto nessuna riserva è costituita per e in funzione di ogni singolo assicurato. Art. 110 cpv. 1 OG: Estensione dello scambio degli allegati ad altri interessati. Richiesta intesa a intervenire nella procedura presentata da tre casse malati e dai cantoni toccati dal ritiro dell'autorizzazione; istanza respinta dal momento che la sentenza non può avere effetto retroattivo per quel che concerne i rapporti giuridici fra le parti e gli istanti.

26 giugno 2014·Volume 125·V·Dossier: K 164/98·1 visualizzazioni
DE

12. Urteil vom 12. März 1999 i.S. Visana gegen Eidg. Departement des Innern

FR

Art. 13 al. 3 LAMal: Demande d'une caisse-maladie tendant au retrait de son autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale dans huit cantons. - Le retrait de l'autorisation ne concerne pas seulement l'assurance obligatoire des soins, mais s'étend nécessairement aussi à l'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal. - Si l'autorisation est retirée à la demande d'une caisse-maladie, il est conforme au but de la réglementation prévue à l'art. 13 al. 3 LAMal que l'assureur puisse se voir interdire de pratiquer l'assurance obligatoire des soins durant une période déterminée. Dans le cas concret, la durée du retrait de l'autorisation, fixée à dix ans par le Département fédéral de l'intérieur, a été jugée conforme au droit fédéral. Art. 60 al. 1 LAMal; art. 78 al. 4 OAMal: Utilisation des réserves en cas de retrait de l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale. Il n'existe pas de base légale obligeant une caisse-maladie à payer à l'institution commune LAMal, pour tous les assurés concernés par le retrait de l'autorisation, un montant correspondant aux réserves légales selon l'art. 78 al. 4 OAMal (15% des primes à recevoir dans les cantons concernés pour la fin de l'année 1998). Le point de vue, selon lequel la caisse doit céder une part de sa réserve pour chaque assuré contraint de sortir, est contraire aux principes du système de la répartition, car aucune réserve n'est créée pour et en fonction de chaque assuré. Art. 110 al. 1 OJ: Extension de l'échange d'écritures à d'autres intéressés. Rejet de la requête tendant à l'autorisation d'intervenir dans la procédure, formée par trois caisses-maladie et les cantons concernés par le retrait de l'autorisation, l'arrêt ne pouvant avoir d'effet rétroactif en ce qui concerne les relations juridiques entre les parties et les requérants.

IT

Art. 13 cpv. 3 LAMal: Ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie sociale in otto cantoni su richiesta della cassa malati. - Il ritiro dell'autorizzazione non concerne solo l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ma si estende necessariamente pure all'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ai sensi degli art. 67 segg. LAMal. - Se l'autorizzazione è ritirata su richiesta di una cassa malati, è conforme al fine dell'ordinamento predisposto dall'art. 13 cpv. 3 LAMal che si possa vietare all'assicuratore di esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per un periodo determinato. Durata del ritiro dell'autorizzazione, fissata nell'evenienza concreta dal Dipartimento federale dell'interno a dieci anni, considerata conforme al diritto federale. Art. 60 cpv. 1 LAMal; art. 78 cpv. 4 OAMal: Impiego delle riserve nel caso di ritiro dell'autorizzazione di esercitare l'assicurazione malattie sociale. Non esiste base legale facente obbligo a una cassa malati di pagare all'istituzione comune LAMal, per tutti gli assicurati che il ritiro dell'autorizzazione concerne, un importo corrispondente alle riserve legali di cui all'art. 78 cpv. 4 OAMal (15% dei premi dovuti alla fine del 1998 nei cantoni in questione). La concezione secondo cui la cassa deve cedere una parte della sua riserva per ogni assicurato costretto a dimettersi è contraria ai principi del sistema della ripartizione delle spese, in quanto nessuna riserva è costituita per e in funzione di ogni singolo assicurato. Art. 110 cpv. 1 OG: Estensione dello scambio degli allegati ad altri interessati. Richiesta intesa a intervenire nella procedura presentata da tre casse malati e dai cantoni toccati dal ritiro dell'autorizzazione; istanza respinta dal momento che la sentenza non può avere effetto retroattivo per quel che concerne i rapporti giuridici fra le parti e gli istanti.

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BGE 125 V 80 — Swissrulings