Contratto di licenza in materia di software. Il diritto previsto nelle condizioni generali del contratto di modificare il software concesso in licenza vale solamente nella misura in cui la modificabilità del software non è stata limitata da complementi contrattuali individuali. Portata dell'obbligo d'informazione a carico della concedente in merito ai concetti informatici utilizzati nel contratto, in quanto autrice dello stesso (consid. 4b). Qualora sia stata contrattualmente pattuita l'installazione del software solo in «Object Code», ma venga successivamente installato anche il «Source Code», il licenzatario non può in buona fede ravvedere in tale circostanza un'offerta tendente alla modifica del contratto, mediante la quale gli viene concessa la facoltà di utilizzare gratuitamente il «Source Code» (consid. 4c).
46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. April 1999 i.S. Lobos Informatik AG gegen Debita AG (Berufung)
Contrat de licence portant sur du software. Le droit prévu dans les conditions générales du contrat de modifier le software cédé sous licence ne vaut que dans la mesure où la modification du software n'est pas limitée par les dispositions complémentaires individuelles du contrat. Étendue du devoir de renseigner qui incombe au donneur de licence, en sa qualité d'auteur du contrat de licence, à propos des notions utilisées ayant trait à la technique du traitement électronique des données (consid. 4b). S'il était prévu contractuellement que l'installation du software ait lieu uniquement en «Object Code», mais que, par la suite, le «Source Code» a également été installé, le preneur de licence ne saurait y voir de bonne foi une offre de modifier le contrat en ce sens que lui est accordé un droit d'utiliser gratuitement le «Source Code» (consid. 4c).
Contratto di licenza in materia di software. Il diritto previsto nelle condizioni generali del contratto di modificare il software concesso in licenza vale solamente nella misura in cui la modificabilità del software non è stata limitata da complementi contrattuali individuali. Portata dell'obbligo d'informazione a carico della concedente in merito ai concetti informatici utilizzati nel contratto, in quanto autrice dello stesso (consid. 4b). Qualora sia stata contrattualmente pattuita l'installazione del software solo in «Object Code», ma venga successivamente installato anche il «Source Code», il licenzatario non può in buona fede ravvedere in tale circostanza un'offerta tendente alla modifica del contratto, mediante la quale gli viene concessa la facoltà di utilizzare gratuitamente il «Source Code» (consid. 4c).