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BGE 125 III 209

Art. 161 CC e art. 271 CC; costituzionalità e conformità alla CEDU dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione secondo il Codice civile. In materia di stato civile il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile (consid. 2). Le disposizioni del Codice civile sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per discendenza contraddicono il principio dell'uguaglianza fra uomo e donna (consid. 3 e 4), ma sono nondimeno vincolanti per le autorità amministrative e per i tribunali (consid. 5). L'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale non ricade nell'ambito di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare né in quello della libertà di matrimonio, cosicché non può essere invocato con successo il divieto di discriminazione della CEDU (consid. 6).

26 giugno 2014·Volume 125·III·Dossier: 5P.30/1999·1 visualizzazioni
DE

35. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. März 1999 i.S. X. (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 161 CC et art. 271 CC; conformité avec la Constitution et la CEDH de l'acquisition du droit de cité par mariage et par filiation selon le droit civil. Dans les affaires d'état civil, le recours de droit administratif est recevable (consid. 2). Les dispositions du droit civil sur l'acquisition du droit de cité par mariage et par filiation violent le principe de l'égalité de traitement entre homme et femme (consid. 3 et 4); elles lient pourtant les autorités administratives et judiciaires (consid. 5). L'acquisition d'un droit de cité cantonal et communal ne tombe ni dans le domaine de protection du droit au respect de la vie privée et familiale, ni dans celui du droit au mariage, de sorte que l'interdiction de discrimination de la CEDH ne peut être invoquée avec succès (consid. 6).

IT

Art. 161 CC e art. 271 CC; costituzionalità e conformità alla CEDU dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per filiazione secondo il Codice civile. In materia di stato civile il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile (consid. 2). Le disposizioni del Codice civile sull'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per discendenza contraddicono il principio dell'uguaglianza fra uomo e donna (consid. 3 e 4), ma sono nondimeno vincolanti per le autorità amministrative e per i tribunali (consid. 5). L'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale non ricade nell'ambito di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare né in quello della libertà di matrimonio, cosicché non può essere invocato con successo il divieto di discriminazione della CEDU (consid. 6).

Vedi originale(bger.ch) →