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BGE 125 III 50

Valutazione di beni patrimoniali nella liquidazione del regime matrimoniale (art. 211 CC) (cambiamento della giurisprudenza). Oneri gravanti un bene patrimoniale, che potrebbero unicamente realizzarsi in futuro, sono sempre da prendere in considerazione come fattori di riduzione nella determinazione del valore del bene (consid. 2a). Sapere se e eventualmente quando questi oneri latenti potrebbero realizzarsi è decisivo per la loro valutazione. In questo ambito il giudice decide prendendo in considerazione tutte le circostanze '«ex aequo et bono'» (consid. 2b).

26 giugno 2014·Volume 125·III·Dossier: 5C.209/1998·1 visualizzazioni
DE

9. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Januar 1999 i.S. C.M. gegen F.M. (Berufung)

FR

Estimation des biens dans la liquidation du régime matrimonial (art. 211 CC) (changement de jurisprudence). Les charges grevant un bien, qui pourraient ne se concrétiser qu'à l'avenir, doivent toujours être prises en considération comme facteurs dépréciatifs lors de l'estimation de celui-ci (consid. 2a). L'éventualité et, le cas échéant, le moment de la réalisation de telles charges latentes sont déterminants pour leur évaluation. Le juge décide au surplus en tenant compte de l'ensemble des circonstances, '«ex aequo et bono'» (consid. 2b).

IT

Valutazione di beni patrimoniali nella liquidazione del regime matrimoniale (art. 211 CC) (cambiamento della giurisprudenza). Oneri gravanti un bene patrimoniale, che potrebbero unicamente realizzarsi in futuro, sono sempre da prendere in considerazione come fattori di riduzione nella determinazione del valore del bene (consid. 2a). Sapere se e eventualmente quando questi oneri latenti potrebbero realizzarsi è decisivo per la loro valutazione. In questo ambito il giudice decide prendendo in considerazione tutte le circostanze '«ex aequo et bono'» (consid. 2b).

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