Art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 8 CEDU; rifiuto del raggruppamento familiare per il figlio minore di una cittadina straniera nato da un primo matrimonio. La regola sancita dall'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, in materia di raggruppamento familiare, è volta a disciplinare i casi in cui la relazione coniugale tra genitori comuni è intatta. Questa disposizione risulta applicabile unicamente per analogia ai casi concernenti l'ulteriore raggruppamento dei figli di genitori stranieri divorziati o separati. Non è pertanto contrario allo scopo della legge tenere conto pure dei legami che questi bambini hanno stretto con terze persone per statuire il merito al loro raggruppamento familiare (consid. 2c).
59. Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. November 1999 i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen A. (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 17 al. 2 LSEE, art. 8 CEDH; refus d'un regroupement familial pour le fils cadet du premier mariage d'une étrangère. La règle de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE sur le regroupement familial est prévue pour le cas où le lien conjugal des parents est intact. Cette disposition ne peut donc s'appliquer que par analogie au regroupement ultérieur d'enfants de parents étrangers divorcés ou vivant séparés. Il n'est dès lors pas contraire au but de la loi de tenir également compte du lien que ces enfants ont noué avec un tiers pour statuer sur leur regroupement familial (consid. 2c).
Art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 8 CEDU; rifiuto del raggruppamento familiare per il figlio minore di una cittadina straniera nato da un primo matrimonio. La regola sancita dall'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, in materia di raggruppamento familiare, è volta a disciplinare i casi in cui la relazione coniugale tra genitori comuni è intatta. Questa disposizione risulta applicabile unicamente per analogia ai casi concernenti l'ulteriore raggruppamento dei figli di genitori stranieri divorziati o separati. Non è pertanto contrario allo scopo della legge tenere conto pure dei legami che questi bambini hanno stretto con terze persone per statuire il merito al loro raggruppamento familiare (consid. 2c).