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BGE 125 II 417

Art. 98 lett. a OG e art. 100 cpv. 1 lett. a OG; art. 6 n. 1 CEDU; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la confisca di materiale di propaganda del Partito curdo dei lavoratori. Con l'emanazione della decisione di confisca decade l'interesse a impugnare il precedente ordine di sequestro (consid. 2). La confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza esterna e interna concerne diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 4b). In caso di conflitto, il diritto internazionale pubblico prevale, di massima, su quello interno, in particolare quando la norma internazionale tende a proteggere i diritti dell'uomo. Così, nonostante il tenore degli art. 98 lett. a e 100 lett. a OG e per effetto dell'art. 6 n. 1 CEDU, avverso la decisione di confisca del Consiglio federale è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 4c-e). Art. 55 Cost. e 10 CEDU; art. 102 n. 8-10 Cost.; art. 1 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale concernente il materiale di propaganda sovversiva; confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza interna ed esterna. Il decreto del Consiglio federale concernente il materiale di propaganda sovversiva, combinato con l'art. 102 n. 8-10 Cost., costituisce una base legale sufficiente per una grave ingerenza nella libertà di espressione e di stampa (consid. 6). Nelle circostanze concrete, la confisca di scritti del Partito curdo dei lavoratori che, per raggiungere i suoi obiettivi, incita alla violenza e tende a esercitare pressioni sugli emigrati che vivono in Svizzera, è conforme al principio della proporzionalità (consid. 7).

23 dicembre 2018·Volume 125·II·Dossier: 1A.178/1998·1 visualizzazioni
DE

42. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 26. Juli 1999 i.S. A. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft, Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement und Schweizerischen Bundesrat (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 98 let. a OJ et art. 100 al. 1 let. a OJ; art. 6 par. 1 CEDH; recevabilité du recours de droit administratif à l'encontre d'une confiscation de matériel de propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan. Dès lors que la confiscation a été ordonnée, il n'y a plus d'intérêt à contester le séquestre qui précédait cette mesure (consid. 2). La confiscation de matériel de propagande, pour des motifs liés à la sécurité extérieure et intérieure, porte sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 4b). En cas de conflit, le droit international prime par principe le droit national, en particulier quand la règle internationale tend à la protection des droits de l'homme. Ainsi, malgré la lettre des art. 98 let. a et 100 al. 1 let. a OJ et par l'effet de l'art. 6 par. 1 CEDH, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre la décision de confiscation prise par le Conseil fédéral (consid. 4c-e). Art. 55 Cst. et art. 10 CEDH; art. 102 ch. 8-10 Cst.; art. 1er al. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive; confiscation de matériel de propagande pour des motifs liés à la sécurité intérieure et extérieure. L'arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive constitue, avec l'art. 102 ch. 8-10 Cst., une base légale suffisante pour une atteinte grave à la liberté d'expression et à la liberté de la presse (consid. 6). Dans les circonstances d'espèce, est conforme au principe de la proportionnalité la confiscation d'écrits du Parti des travailleurs du Kurdistan qui, pour défendre la cause de ce mouvement, incitent à la violence et tendent à exercer une pression sur les émigrants vivant en Suisse (consid. 7).

IT

Art. 98 lett. a OG e art. 100 cpv. 1 lett. a OG; art. 6 n. 1 CEDU; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la confisca di materiale di propaganda del Partito curdo dei lavoratori. Con l'emanazione della decisione di confisca decade l'interesse a impugnare il precedente ordine di sequestro (consid. 2). La confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza esterna e interna concerne diritti e doveri di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 4b). In caso di conflitto, il diritto internazionale pubblico prevale, di massima, su quello interno, in particolare quando la norma internazionale tende a proteggere i diritti dell'uomo. Così, nonostante il tenore degli art. 98 lett. a e 100 lett. a OG e per effetto dell'art. 6 n. 1 CEDU, avverso la decisione di confisca del Consiglio federale è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (consid. 4c-e). Art. 55 Cost. e 10 CEDU; art. 102 n. 8-10 Cost.; art. 1 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale concernente il materiale di propaganda sovversiva; confisca di materiale di propaganda per motivi di sicurezza interna ed esterna. Il decreto del Consiglio federale concernente il materiale di propaganda sovversiva, combinato con l'art. 102 n. 8-10 Cost., costituisce una base legale sufficiente per una grave ingerenza nella libertà di espressione e di stampa (consid. 6). Nelle circostanze concrete, la confisca di scritti del Partito curdo dei lavoratori che, per raggiungere i suoi obiettivi, incita alla violenza e tende a esercitare pressioni sugli emigrati che vivono in Svizzera, è conforme al principio della proporzionalità (consid. 7).

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