Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; qualità di parte dello Stato richiedente. Nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria (in concreto: procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale superiore), allo Stato richiedente non può essere riconosciuta qualità di parte quando la lite concerne la consegna di documenti bancari, vale a dire di informazioni inerenti alla sfera privata, che possono essere portati a conoscenza dello Stato richiedente soltanto dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria. Ciò vale anche quando lo Stato richiedente ha qualità di parte lesa ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 AIMP e nella procedura di assistenza giudiziaria debba essere decisa la questione della consegna di beni che presumibilmente gli sono stati sottratti in modo delittuoso.
41. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 9. Juli 1999 i.S. X. und weitere Beteiligte gegen Republik der Philippinen, Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale; qualité de partie de l'Etat requérant. L'Etat requérant ne peut pas se prévaloir de la qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire (en l'occurrence: dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal) lorsque le litige porte sur la remise de documents bancaires, c'est-à-dire sur des informations relevant du domaine secret qui ne doivent être rendues accessibles à l'Etat requérant qu'au terme de la procédure d'entraide judiciaire. Il en va ainsi même lorsque l'Etat étranger est lésé au sens de l'art. 21 al. 2 EIMP et que la procédure d'entraide judiciaire doit également trancher la question de la remise de valeurs qui lui auraient été soustraites de manière délictueuse.
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; qualità di parte dello Stato richiedente. Nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria (in concreto: procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale superiore), allo Stato richiedente non può essere riconosciuta qualità di parte quando la lite concerne la consegna di documenti bancari, vale a dire di informazioni inerenti alla sfera privata, che possono essere portati a conoscenza dello Stato richiedente soltanto dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria. Ciò vale anche quando lo Stato richiedente ha qualità di parte lesa ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 AIMP e nella procedura di assistenza giudiziaria debba essere decisa la questione della consegna di beni che presumibilmente gli sono stati sottratti in modo delittuoso.