Art. 67a AIMP; trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova. La trasmissione spontanea d'informazioni e di mezzi di prova secondo l'art. 67a AIMP costituisce un provvedimento di assistenza (consid. 4), che non può essere impugnato direttamente con un ricorso (consid. 5). Un suo controllo giudiziario è tuttavia possibile quando è dato il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura di assistenza nell'ambito della quale le informazioni o i mezzi di prova sono stati trasmessi spontaneamente (consid. 6a e b). La trasmissione spontanea ai sensi dell'art. 67a AIMP - che può essere effettuata in maniera informale - dev'essere nondimeno corredata in ogni caso da una comunicazione scritta alle autorità dello Stato estero; una copia di questa relazione e una copia del verbale giusta l'art. 67a cpv. 6 AIMP devono essere trasmesse in ogni caso immediatamente all'Ufficio federale di polizia quale autorità di vigilanza (consid. 6c e d). Le persone nei cui confronti sono state trasmesse informazioni non possono ricorrere separatamente contro queste comunicazioni, né possono esigerne la notifica (consid. 6e).
23. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 8 avril 1999 dans la cause Z. et B. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
Art. 67a EIMP; transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve. La transmission spontanée d'informations et de moyens de preuve selon l'art. 67a EIMP constitue un acte d'entraide (consid. 4), lequel ne peut faire directement l'objet d'un recours (consid. 5). Un contrôle judiciaire en est toutefois possible lorsqu'est ouverte la voie du recours contre la décision de clôture de la procédure d'entraide dans le cadre de laquelle des renseignements ou des moyens de preuve ont été transmis spontanément (consid. 6a et b). La transmission spontanée au sens de l'art. 67a EIMP - qui peut être effectuée d'une manière informelle - doit cependant dans tous les cas être accompagnée d'une communication écrite aux autorités de l'État étranger; une copie de cette relation, ainsi que du procès-verbal visé à l'art. 67a al. 6 EIMP, doivent dans tous les cas être transmis immédiatement à l'Office fédéral de la police comme autorité de surveillance (consid. 6c et d). Les personnes au sujet desquelles des informations ont été transmises ne peuvent recourir séparément contre ces communications, ni en exiger la notification (consid. 6e).
Art. 67a AIMP; trasmissione spontanea di informazioni e di mezzi di prova. La trasmissione spontanea d'informazioni e di mezzi di prova secondo l'art. 67a AIMP costituisce un provvedimento di assistenza (consid. 4), che non può essere impugnato direttamente con un ricorso (consid. 5). Un suo controllo giudiziario è tuttavia possibile quando è dato il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura di assistenza nell'ambito della quale le informazioni o i mezzi di prova sono stati trasmessi spontaneamente (consid. 6a e b). La trasmissione spontanea ai sensi dell'art. 67a AIMP - che può essere effettuata in maniera informale - dev'essere nondimeno corredata in ogni caso da una comunicazione scritta alle autorità dello Stato estero; una copia di questa relazione e una copia del verbale giusta l'art. 67a cpv. 6 AIMP devono essere trasmesse in ogni caso immediatamente all'Ufficio federale di polizia quale autorità di vigilanza (consid. 6c e d). Le persone nei cui confronti sono state trasmesse informazioni non possono ricorrere separatamente contro queste comunicazioni, né possono esigerne la notifica (consid. 6e).