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BGE 125 I 406

Art. 9 cpv. 1 - 3 della legge federale sul mercato interno (LMI); art. 27 della legge ticinese sugli appalti pubblici (LApp); rimedi di diritto; ricorso di diritto pubblico; esigenza di un'istanza di ricorso cantonale indipendente dall'amministrazione. Ammissibilità, in linea generale, della via del ricorso di diritto pubblico per contestare nel merito le decisioni d'aggiudicazione cantonali o comunali (conferma della giurisprudenza) (consid. 1). Il diritto, previsto dall'art. 9 cpv. 2 LMI, di sottoporre le vertenze in materia di appalti pubblici al giudizio di un'istanza di ricorso cantonale indipendente dall'amministrazione spetta sia agli offerenti esterni, che agli offerenti locali (consid. 2). Inammissibilità, causa mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), di un ricorso di diritto pubblico inoltrato contro una decisione del Governo ticinese, dichiarata definitiva dalla legislazione cantonale sugli appalti pubblici. Rinvio degli atti al Cantone Ticino affinché metta a disposizione della ditta ricorrente un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione (consid. 3).

26 giugno 2014·Volume 125·I·Dossier: 2P.77/1999·1 visualizzazioni
DE

37. Estratto dalla sentenza 25 agosto 1999 della II Corte di diritto pubblico nella causa X. S.A. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino e A. S.A. (ricorso di diritto pubblico)

FR

Art. 9 al. 1 à 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI); art. 27 de la loi tessinoise sur les marchés publics; moyens de droit; recours de droit public; exigence d'une instance de recours cantonale indépendante de l'administration. Recevabilité, en principe, du recours de doit public pour contester sur fond les décisions d'adjudication cantonales ou communales (confirmation de la jurisprudence) (consid. 1). Le droit, prévu à l'art. 9 al. 2 LMI, de soumettre les contestations en matière de marchés publics à une instance de recours cantonale indépendante de l'administration appartient aussi bien aux soumissionnaires externes qu'aux soumissionnaires locaux (consid. 2). Irrecevabilité, pour cause de non-épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ), d'un recours de droit public interjeté contre une décision du gouvernement tessinois qualifiée de définitive par la législation cantonale sur les marchés publics. Renvoi du dossier au canton du Tessin afin qu'il mette à disposition de la société recourante une instance de recours indépendante de l'administration (consid. 3).

IT

Art. 9 cpv. 1 - 3 della legge federale sul mercato interno (LMI); art. 27 della legge ticinese sugli appalti pubblici (LApp); rimedi di diritto; ricorso di diritto pubblico; esigenza di un'istanza di ricorso cantonale indipendente dall'amministrazione. Ammissibilità, in linea generale, della via del ricorso di diritto pubblico per contestare nel merito le decisioni d'aggiudicazione cantonali o comunali (conferma della giurisprudenza) (consid. 1). Il diritto, previsto dall'art. 9 cpv. 2 LMI, di sottoporre le vertenze in materia di appalti pubblici al giudizio di un'istanza di ricorso cantonale indipendente dall'amministrazione spetta sia agli offerenti esterni, che agli offerenti locali (consid. 2). Inammissibilità, causa mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG), di un ricorso di diritto pubblico inoltrato contro una decisione del Governo ticinese, dichiarata definitiva dalla legislazione cantonale sugli appalti pubblici. Rinvio degli atti al Cantone Ticino affinché metta a disposizione della ditta ricorrente un'istanza di ricorso indipendente dall'amministrazione (consid. 3).

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BGE 125 I 406 — Swissrulings