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BGE 125 I 313

Art. 86 cpv. 1 OG; impugnabilità di un decreto sulla sospensione dell'aumento ordinario degli stipendi. Concetto di norma giuridica, di decisione e di decisione generale. L'impugnato decreto, mediante il quale l'aumento degli stipendi degli insegnanti è stato sospeso per un determinato anno scolastico, costituisce una decisione generale (consid. 2a). Impugnabilità della decisione generale (consid. 2b). Secondo la legge bernese sulla giustizia amministrativa, contro decisioni generali è dato in ogni caso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo cantonale, qualora l'oggetto della lite rientri nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU (consid. 3). Ciò è il caso per contestazioni concernenti pretese patrimoniali relative ai rapporti di servizio della pubblica amministrazione (consid. 4). Rinvio della causa al Tribunale amministrativo cantonale (consid. 5).

4 novembre 2018·Volume 125·I·Dossier: 1P.728/1998·1 visualizzazioni
DE

29. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 10. Mai 1999 i.S. Bernischer Lehrerinnen- und Lehrerverein gegen Regierungsrat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Art. 86 al 1 OJ; possibilité de contester un arrêté sur la suspension de la progression ordinaire des traitements. Notion de règle de droit, de décision et de décision générale. L'arrêté attaqué, par lequel l'augmentation des traitements du personnel enseignant bernois est suspendu pour une année scolaire déterminée, est une décision générale (consid. 2a). Possibilité de contester une décision générale (consid. 2b). Selon la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives, le recours de droit administratif au Tribunal administratif cantonal contre des décisions générales est de toute façon ouvert lorsque la cause relève de l'art. 6 CEDH (consid. 3). Tel est le cas d'une contestation sur des prétentions purement pécuniaires relevant de la fonction publique (consid. 4). Renvoi de la cause au Tribunal administratif cantonal (consid. 5).

IT

Art. 86 cpv. 1 OG; impugnabilità di un decreto sulla sospensione dell'aumento ordinario degli stipendi. Concetto di norma giuridica, di decisione e di decisione generale. L'impugnato decreto, mediante il quale l'aumento degli stipendi degli insegnanti è stato sospeso per un determinato anno scolastico, costituisce una decisione generale (consid. 2a). Impugnabilità della decisione generale (consid. 2b). Secondo la legge bernese sulla giustizia amministrativa, contro decisioni generali è dato in ogni caso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo cantonale, qualora l'oggetto della lite rientri nel campo di applicazione dell'art. 6 CEDU (consid. 3). Ciò è il caso per contestazioni concernenti pretese patrimoniali relative ai rapporti di servizio della pubblica amministrazione (consid. 4). Rinvio della causa al Tribunale amministrativo cantonale (consid. 5).

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BGE 125 I 313 — Swissrulings