Tassa d'atterraggio stabilita sulla base delle emissioni nel caso dell'aeroporto di Zurigo. Il fatto di stabilire la tassa d'atterraggio sulla base delle emissioni non comporta nessuna violazione del diritto federale in materia di navigazione aerea e di ambiente (consid. 2), né della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) (consid. 3). La tassa rappresenta un contributo causale d'orientamento; in quanto tale essa dispone di una sufficiente base legale nell'art. 39 LNA e non è lesiva del principio della copertura dei costi (consid. 4). Essa non viola neppure la libertà di commercio e di industria, né tantomeno il principio della parità di trattamento o quello del divieto d'arbitrio (consid. 5 e 6). Spese processuali (consid. 7).
19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 18. Februar 1999 i.S. Association du Transport Aérien International (IATA) gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Taxe d'atterrissage dépendante des émissions concernant l'aéroport de Zurich. La taxe d'atterrissage dépendante des émissions ne viole ni le droit fédéral en matière d'aviation et d'environnement (consid. 2), ni la Convention relative à l'aviation civile internationale (RS 0.748.0) (consid. 3). La taxe est une contribution causale d'orientation; en tant que telle, elle bénéficie d'une base légale suffisante à l'art. 39 LA et n'enfreint pas le principe de la couverture des frais (consid. 4). Elle ne viole pas non plus la liberté du commerce et de l'industrie, ni le principe de l'égalité de traitement ou celui de l'interdiction de l'arbitraire (consid. 5 et 6). Frais (consid. 7).
Tassa d'atterraggio stabilita sulla base delle emissioni nel caso dell'aeroporto di Zurigo. Il fatto di stabilire la tassa d'atterraggio sulla base delle emissioni non comporta nessuna violazione del diritto federale in materia di navigazione aerea e di ambiente (consid. 2), né della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) (consid. 3). La tassa rappresenta un contributo causale d'orientamento; in quanto tale essa dispone di una sufficiente base legale nell'art. 39 LNA e non è lesiva del principio della copertura dei costi (consid. 4). Essa non viola neppure la libertà di commercio e di industria, né tantomeno il principio della parità di trattamento o quello del divieto d'arbitrio (consid. 5 e 6). Spese processuali (consid. 7).