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BGE 124 V 393

Art. 6 e 48 lett. a PA; art. 103 lett. a OG: Qualità di parte. - Ha qualità di parte non solo il destinatario di una decisione, ma anche chi può adire le vie di diritto avverso tale atto amministrativo; le disposizioni disciplinanti la legittimazione a interporre ricorso amministrativo (art. 48 PA) o ricorso di diritto amministrativo (art. 103 OG) sono pertanto determinanti pure ai fini di un giudizio circa la qualità di parte. - Organi incaricati di compiti d'amministrazione pubblica sono legittimati a ricorrere se toccati dall'attività dello Stato alla stessa stregua di un privato (conferma della giurisprudenza). - Per giudicare in merito alla legittimazione a ricorrere giusta gli art. 48 lett. a PA e 103 lett. a OG e, quindi, alla qualità di parte di organi incaricati di compiti d'amministrazione pubblica, è di rilevanza decisiva stabilire se la legge conferisce o meno ai medesimi un'autonomia nell'ambito della regolamentazione in esame. - Nella loro veste di organi d'esecuzione dell'assicurazione sociale contro le malattie le casse malati non dispongono di un'autonomia finanziaria e di una libertà operativa equiparabile a quella dei privati. Negata in queste condizioni la qualità di parte alle casse malati non destinatarie della decisione del Dipartimento federale dell'interno ritirante in otto cantoni alla Visana l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAMal.

26 giugno 2014·Volume 124·V·Dossier: K 165/98·1 visualizzazioni
DE

68. Urteil vom 2. Dezember 1998 i.S. CSS Versicherung, SWICA Gesundheitsorganisation, Helsana Versicherungen AG gegen Bundesamt für Sozialversicherung, betreffend Visana

FR

Art. 6 et art. 48 let. a PA; art. 103 let. a OJ: Qualité de partie. - Ont qualité de partie non seulement les destinataires d'une décision, mais également celui qui peut faire valoir un moyen juridictionnel contre cet acte administratif. Aussi, les dispositions régissant la qualité pour former un recours administratif (art. 48 PA) et un recours de droit administratif (art. 103 OJ) sont-elles, dans cette mesure, également déterminantes pour définir la qualité de partie. - Les organes de l'administration para-étatique ont qualité pour recourir s'ils sont atteints par l'activité de l'Etat de la même manière qu'un privé (confirmation de la jurisprudence). - Pour juger de la qualité pour recourir au sens des art. 48 let. a PA et 103 let. a OJ et, partant, de la qualité de partie d'organes de l'administration para-étatique, il est déterminant de trancher le point de savoir si la loi leur confère ou non une autonomie dans le domaine de réglementation en cause. - En qualité d'organes d'exécution de l'assurance-maladie sociale, les caisses-maladie ne jouissent pas d'une autonomie financière et d'une liberté d'organisation comparables à celles des personnes privées. Aussi faut-il nier la qualité de partie aux caisses-maladie qui n'étaient pas destinataires de la décision par laquelle le Département fédéral de l'intérieur a retiré à la Visana, dans huit cantons, l'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 1er al. 1 LAMal.

IT

Art. 6 e 48 lett. a PA; art. 103 lett. a OG: Qualità di parte. - Ha qualità di parte non solo il destinatario di una decisione, ma anche chi può adire le vie di diritto avverso tale atto amministrativo; le disposizioni disciplinanti la legittimazione a interporre ricorso amministrativo (art. 48 PA) o ricorso di diritto amministrativo (art. 103 OG) sono pertanto determinanti pure ai fini di un giudizio circa la qualità di parte. - Organi incaricati di compiti d'amministrazione pubblica sono legittimati a ricorrere se toccati dall'attività dello Stato alla stessa stregua di un privato (conferma della giurisprudenza). - Per giudicare in merito alla legittimazione a ricorrere giusta gli art. 48 lett. a PA e 103 lett. a OG e, quindi, alla qualità di parte di organi incaricati di compiti d'amministrazione pubblica, è di rilevanza decisiva stabilire se la legge conferisce o meno ai medesimi un'autonomia nell'ambito della regolamentazione in esame. - Nella loro veste di organi d'esecuzione dell'assicurazione sociale contro le malattie le casse malati non dispongono di un'autonomia finanziaria e di una libertà operativa equiparabile a quella dei privati. Negata in queste condizioni la qualità di parte alle casse malati non destinatarie della decisione del Dipartimento federale dell'interno ritirante in otto cantoni alla Visana l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale contro le malattie ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAMal.

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