BGE 124 IV 94
Art. 268 segg. PP; ricorso per cassazione, interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso per cassazione è inammissibile allorché il suo accoglimento non modificherebbe, nel risultato, la decisione cantonale impugnata.
3 agosto 2014·Volume 124·IV·Dossier: 6S.187/1998·1 visualizzazioni
DE
17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 3. April 1998 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen gegen O. (Nichtigkeitsbeschwerde)
FR
Art. 268 ss PPF; pourvoi en nullité, intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée. Le pourvoi est irrecevable lorsque son admission ne modifierait en rien le résultat de la décision cantonale attaquée.
IT
Art. 268 segg. PP; ricorso per cassazione, interesse giuridico all'annullamento della decisione impugnata. Il ricorso per cassazione è inammissibile allorché il suo accoglimento non modificherebbe, nel risultato, la decisione cantonale impugnata.