Art. 19 n. 2 lett. b LStup e art. 4 Cost.; nozione di banda; esigenze poste dalla Costituzione all'accertamento dell'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda. Portata e invocazione del principio "in dubio pro reo" (consid. 2a). Due persone sono sufficienti per fondare una banda (consid. 2b; conferma della giurisprudenza). Tuttavia, per decidere se sussista una banda, vanno presi in considerazione il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori piuttosto che il numero di questi ultimi (consid. 2b; sviluppo della giurisprudenza). Allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio "in dubio pro reo" ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (consid. 2c).
15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 6. März 1998 i.S. V. gegen Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Aargau (staatsrechtliche Beschwerde)
Art. 19 ch. 2 let. b LStup et art. 4 Cst.; notion de bande; exigences découlant du droit constitutionnel quant à la constatation de l'élément subjectif d'affiliation à une bande. Portée et invocation du principe "in dubio pro reo" (consid. 2a). Deux personnes suffisent pour constituer une bande (consid. 2b; confirmation de la jurisprudence). Cependant, pour conclure à l'existence d'une bande, il faut prendre en considération davantage le degré d'organisation et l'intensité de la collaboration entre les auteurs que le nombre des participants (consid. 2b; développement de la jurisprudence). Il est arbitraire et contraire au principe "in dubio pro reo" d'admettre l'élément subjectif d'affiliation à une bande en se fondant uniquement sur le fait que deux auteurs ont commis ensemble plusieurs infractions, alors qu'il existe des indices contraires non négligeables (consid. 2c).
Art. 19 n. 2 lett. b LStup e art. 4 Cost.; nozione di banda; esigenze poste dalla Costituzione all'accertamento dell'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda. Portata e invocazione del principio "in dubio pro reo" (consid. 2a). Due persone sono sufficienti per fondare una banda (consid. 2b; conferma della giurisprudenza). Tuttavia, per decidere se sussista una banda, vanno presi in considerazione il grado d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori piuttosto che il numero di questi ultimi (consid. 2b; sviluppo della giurisprudenza). Allorché sussistono importanti indizi contrari, è arbitrario e contrario al principio "in dubio pro reo" ammettere l'intenzione di commettere infrazioni come membro di una banda in base alla mera circostanza che due autori hanno compiuto insieme più reati (consid. 2c).