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BGE 124 III 215

Art. 268 segg. CO; art. 37 cpv. 2 LEF e art. 206 LEF. Giusta l'art. 37 cpv. 2 LEF il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 segg. CO) è considerato nel diritto esecutivo come un pegno manuale, di modo che il locatore deve far valere tale diritto con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Tuttavia il diritto di ritenzione non può essere equiparato a un pegno costituito da un terzo, che, giusta l'eccezione prevista dall'art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF, impedisce la caducità dell'esecuzione nel fallimento del debitore (consid. 1). Se un conduttore fallisce, il locatore di locali commerciali deve far valere la pretesa e il diritto di ritenzione nel fallimento (consid. 2a).

26 giugno 2014·Volume 124·III·Dossier: 7B.80/1998·1 visualizzazioni
DE

40. Auszug aus dem Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 4. Mai 1998 i.S. P. GmbH (Beschwerde)

FR

Art. 268 ss CO; art. 37 al. 2 LP et art. 206 LP. En vertu de l'art. 37 al. 2 LP, le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux (art. 268 ss CO) est considéré comme un gage mobilier dans l'exécution forcée, de sorte que le bailleur doit faire valoir ce droit par la voie de la poursuite en réalisation de gage. Le droit de rétention ne peut cependant être assimilé au gage constitué par un tiers, lequel fait obstacle, selon l'exception prévue par l'art. 206 al. 1 2ème phrase LP, à la caducité de la poursuite en cas de faillite du débiteur (consid. 1). Si le locataire tombe en faillite, le bailleur de locaux commerciaux doit produire sa créance et le droit de rétention dans la faillite (consid. 2a).

IT

Art. 268 segg. CO; art. 37 cpv. 2 LEF e art. 206 LEF. Giusta l'art. 37 cpv. 2 LEF il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali (art. 268 segg. CO) è considerato nel diritto esecutivo come un pegno manuale, di modo che il locatore deve far valere tale diritto con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Tuttavia il diritto di ritenzione non può essere equiparato a un pegno costituito da un terzo, che, giusta l'eccezione prevista dall'art. 206 cpv. 1 seconda frase LEF, impedisce la caducità dell'esecuzione nel fallimento del debitore (consid. 1). Se un conduttore fallisce, il locatore di locali commerciali deve far valere la pretesa e il diritto di ritenzione nel fallimento (consid. 2a).

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BGE 124 III 215 — Swissrulings