Art. 274f cpv. 1 seconda frase CO. Natura giuridica del termine per adire il giudice dopo che l'autorità di conciliazione ha accertato la mancata intesa. Se, per le pretese che vanno sottoposte al tentativo di conciliazione, il diritto materiale della locazione non stabilisce termini di perenzione particolari né concede all'autorità di conciliazione il potere di pronunciare decisioni che in virtù di una disposizione di legge acquisiscono forza di cosa giudicata qualora il giudice non venga adito, queste (pretese) possono essere nuovamente dedotte in causa in ogni momento; una procedura giudiziaria deve comunque essere preceduta da un nuovo tentativo di conciliazione (consid. 2b).
3. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Dezember 1997 i.S. A. gegen D. GmbH (Berufung)
Art. 274f al. 1, 2e phrase, CO. Nature juridique du délai dans lequel le juge doit être saisi lorsque la tentative de conciliation a échoué. Si le droit matériel du bail ne prévoit pas de délais de péremption spéciaux pour les prétentions devant faire l'objet d'une tentative de conciliation et qu'il n'attribue pas à l'autorité de conciliation le pouvoir de rendre, à leur égard, des décisions ayant force de chose jugée au cas où le juge n'est pas saisi, de telles prétentions peuvent être déduites à nouveau en justice; une procédure judiciaire doit cependant être précédée d'une nouvelle tentative de conciliation (consid. 2b).
Art. 274f cpv. 1 seconda frase CO. Natura giuridica del termine per adire il giudice dopo che l'autorità di conciliazione ha accertato la mancata intesa. Se, per le pretese che vanno sottoposte al tentativo di conciliazione, il diritto materiale della locazione non stabilisce termini di perenzione particolari né concede all'autorità di conciliazione il potere di pronunciare decisioni che in virtù di una disposizione di legge acquisiscono forza di cosa giudicata qualora il giudice non venga adito, queste (pretese) possono essere nuovamente dedotte in causa in ogni momento; una procedura giudiziaria deve comunque essere preceduta da un nuovo tentativo di conciliazione (consid. 2b).