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BGE 124 II 265

Art. 60 LRTV; termine di reclamo; interpretazione delle leggi; buona fede e divieto del formalismo eccessivo. Il termine di venti giorni previsto dall'art. 60 cpv. 1 LRTV per inoltrare un reclamo contro un'emissione radiotelevisiva è un termine di perenzione, il quale non può essere prolungato (consid. 2). Detto termine comincia a decorrere dalla diffusione dell'emissione, conformemente al testo dell'art. 60 cpv. 1 LRTV, anche se il reclamante viene a conoscenza dell'esistenza o del contenuto dell'emissione solo dopo la scadenza di tale termine (consid. 3). Nella fattispecie, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) non doveva rendere edotto sin dall'inizio il ricorrente delle esigenze formali poste dagli art. 60 segg. LRTV. Non si può inoltre considerare che l'atteggiamento di detta società abbia fatto credere al ricorrente che non era necessario agire (consid. 4).

26 giugno 2014·Volume 124·II·Dossier: 2A.294/1997·1 visualizzazioni
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 12 mai 1998 dans la cause X. contre Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (recours de droit administratif)

FR

Art. 60 LRTV; délai de réclamation; interprétation des lois; bonne foi et interdiction du formalisme excessif. Le délai de vingt jours fixé par l'art. 60 al. 1 LRTV pour déposer une réclamation à l'encontre d'une émission de radio ou de télévision est un délai de péremption qui ne peut être prolongé (consid. 2). Ce délai doit être compté dès la diffusion de l'émission, conformément au texte de l'art. 60 al. 1 LRTV, même si le réclamant n'apprend l'existence ou le contenu de celle-ci qu'après l'échéance de ce délai (consid. 3). En l'espèce, la Société suisse de radiodiffusion (SSR) n'était pas tenue de rendre le recourant d'emblée attentif aux exigences formelles des art. 60 ss LRTV. On ne peut davantage retenir que l'attitude de cette société ait fait croire au recourant qu'il n'était pas nécessaire d'agir (consid. 4).

IT

Art. 60 LRTV; termine di reclamo; interpretazione delle leggi; buona fede e divieto del formalismo eccessivo. Il termine di venti giorni previsto dall'art. 60 cpv. 1 LRTV per inoltrare un reclamo contro un'emissione radiotelevisiva è un termine di perenzione, il quale non può essere prolungato (consid. 2). Detto termine comincia a decorrere dalla diffusione dell'emissione, conformemente al testo dell'art. 60 cpv. 1 LRTV, anche se il reclamante viene a conoscenza dell'esistenza o del contenuto dell'emissione solo dopo la scadenza di tale termine (consid. 3). Nella fattispecie, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) non doveva rendere edotto sin dall'inizio il ricorrente delle esigenze formali poste dagli art. 60 segg. LRTV. Non si può inoltre considerare che l'atteggiamento di detta società abbia fatto credere al ricorrente che non era necessario agire (consid. 4).

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BGE 124 II 265 — Swissrulings