Art. 13b cpv. 3 LDDS; principio della celerità nel contesto della carcerazione in vista di sfratto. Il principio della celerità è violato quando le autorità non prendono alcuna disposizione concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è imputabile né al comportamento delle autorità estere, né a quello dell'interessato stesso (consid. 3a). Uno sciopero della fame non fa estinguere, di principio, l'obbligo di celerità (consid. 3b).
7. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 9. Februar 1998 i.S. B. gegen Fremdenpolizei des Kantons Bern und Haftgericht III Bern-Mittelland (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 13b al. 3 LSEE; principe de diligence dans le cadre de la détention en vue du refoulement. Le principe de diligence est violé lorsque les autorités ne prennent aucune disposition concrète en vue du refoulement pendant plus de deux mois et que le retard n'est pas imputable au comportement des autorités étrangères ni à celui de l'intéressé lui-même (consid. 3a). Une grève de la faim ne fait en principe pas cesser l'obligation de diligence (consid. 3b).
Art. 13b cpv. 3 LDDS; principio della celerità nel contesto della carcerazione in vista di sfratto. Il principio della celerità è violato quando le autorità non prendono alcuna disposizione concreta in vista dello sfratto per più di due mesi ed il ritardo non è imputabile né al comportamento delle autorità estere, né a quello dell'interessato stesso (consid. 3a). Uno sciopero della fame non fa estinguere, di principio, l'obbligo di celerità (consid. 3b).