Art. 4 Cost. e 31 Cost.; legge ticinese sull'avvocatura, del 15 marzo 1983; codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 4 dicembre 1971; offerta di un servizio di consulenza giuridica telefonica mediante sistema Telebusiness da parte di avvocati appartenenti all'Ordine professionale cantonale. Riassunto dei principi vigenti in materia di libertà di commercio e di industria (consid. 3a). Il divieto, sottinteso alla pronuncia di un ammonimento disciplinare, di prestare consulenza giuridica telefonica tramite sistema Telebusiness non costituisce, alla stessa stregua della sanzione inflitta, una grave limitazione della libertà di commercio e di industria dell'avvocato (consid. 3b). Base legale per le regole professionali dell'avvocato: conferma della giurisprudenza (consid. 4). L'offerta di un servizio di consulenza giuridica telefonica tramite sistema Telebusiness è compatibile con il principio generale della dignità professionale dell'avvocato? Questione lasciata indecisa in quanto, comunque sia, non è arbitrario ritenere che un simile metodo di lavoro sia inconciliabile con l'obbligo per l'avvocato di esercitare la propria attività in modo coscienzioso, giusta quanto previsto dall'ordinamento legale ticinese (consid. 5). Il divieto di fornire consulenza giuridica facendo capo al sistema Telebusiness non lede la libertà di commercio e di industria dell'avvocato (consid. 6).
38. Estratto dalla sentenza 28 agosto 1998 della II Corte di diritto pubblico nella causa avv. Simona Lepori e avv. Daniele Borelli c. Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Art. 4 Cst. et 31 Cst.; loi tessinoise sur la profession d'avocat du 15 mars 1983; code professionnel de l'Ordre des avocats du canton du Tessin du 4 décembre 1971; offre d'un service de consultations juridiques par téléphone au moyen du système "Telebusiness" par des avocats membres de l'Ordre de leur canton. Résumé des principes applicables en matière de liberté du commerce et de l'industrie (consid. 3a). L'interdiction, sanctionnée par le prononcé d'un avertissement disciplinaire, d'offrir des consultations juridiques par téléphone au moyen du système "Telebusiness" ne constitue pas, au regard de la sanction infligée, une limitation grave de la liberté du commerce et de l'industrie de l'avocat (consid. 3b). Base légale pour la réglementation de la profession d'avocat: confirmation de la jurisprudence (consid. 4). L'offre d'un service de consultations juridiques par téléphone au moyen d'un système "Telebusiness" est-elle compatible avec le principe général de la dignité professionnelle de l'avocat? Question laissée indécise, dans la mesure où il n'est de toute façon pas arbitraire de retenir qu'une telle méthode de travail n'est pas conciliable avec l'obligation pour l'avocat d'exercer son activité avec soin et diligence, ainsi que le prévoit le droit tessinois (consid. 5). L'interdiction de fournir des conseils juridiques au moyen du système "Telebusiness" ne viole pas la liberté du commerce et de l'industrie de l'avocat (consid. 6).
Art. 4 Cost. e 31 Cost.; legge ticinese sull'avvocatura, del 15 marzo 1983; codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 4 dicembre 1971; offerta di un servizio di consulenza giuridica telefonica mediante sistema Telebusiness da parte di avvocati appartenenti all'Ordine professionale cantonale. Riassunto dei principi vigenti in materia di libertà di commercio e di industria (consid. 3a). Il divieto, sottinteso alla pronuncia di un ammonimento disciplinare, di prestare consulenza giuridica telefonica tramite sistema Telebusiness non costituisce, alla stessa stregua della sanzione inflitta, una grave limitazione della libertà di commercio e di industria dell'avvocato (consid. 3b). Base legale per le regole professionali dell'avvocato: conferma della giurisprudenza (consid. 4). L'offerta di un servizio di consulenza giuridica telefonica tramite sistema Telebusiness è compatibile con il principio generale della dignità professionale dell'avvocato? Questione lasciata indecisa in quanto, comunque sia, non è arbitrario ritenere che un simile metodo di lavoro sia inconciliabile con l'obbligo per l'avvocato di esercitare la propria attività in modo coscienzioso, giusta quanto previsto dall'ordinamento legale ticinese (consid. 5). Il divieto di fornire consulenza giuridica facendo capo al sistema Telebusiness non lede la libertà di commercio e di industria dell'avvocato (consid. 6).