Libertà personale (diritto del detenuto di possedere denaro contante; ammissibilità di un divieto di ricevere visite come sanzione disciplinare). I limiti costituzionali per ingerenze nelle libertà individuali sono applicabili anche al possesso di denaro contante da parte di detenuti (consid. 2b-c). La direttiva della Direzione dello stabilimento del penitenziario cantonale di Pöschwies del 20 febbraio 1995 sul possesso di denaro contante durante le visite è di interesse pubblico e si fonda su una base legale sufficiente (consid. 2d-f). Ammissibilità di sanzioni disciplinari proporzionate, adottate in applicazione di tale direttiva. Il divieto di ricevere visite per la durata di un mese, pronunciato a titolo disciplinare, nel presente caso non costituisce un'ingerenza sproporzionata nella libertà personale del detenuto (consid. 4).
25. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. Juli 1998 i.S. X. gegen die Direktion der Justiz des Kantons Zürich (staatsrechtliche Beschwerde)
Liberté personnelle (droit du détenu de posséder de l'argent liquide; admissibilité d'une interdiction de visite prononcée à titre disciplinaire). Les limites constitutionnelles aux atteintes aux libertés individuelles s'appliquent aussi à la possession d'argent liquide par les détenus (consid. 2b-c). La directive de la Direction de l'établissement pénitentiaire cantonal de Pöschwies du 20 février 1995, relative à la possession d'argent liquide lors des visites, est d'intérêt public et repose sur une base légale suffisante (consid. 2d-f). Admissibilité des sanctions disciplinaires proportionnées prises en application de cette directive. L'interdiction de visites pour une durée d'un mois prononcée à titre disciplinaire dans le cas d'espèce ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle du détenu puni (consid. 4).
Libertà personale (diritto del detenuto di possedere denaro contante; ammissibilità di un divieto di ricevere visite come sanzione disciplinare). I limiti costituzionali per ingerenze nelle libertà individuali sono applicabili anche al possesso di denaro contante da parte di detenuti (consid. 2b-c). La direttiva della Direzione dello stabilimento del penitenziario cantonale di Pöschwies del 20 febbraio 1995 sul possesso di denaro contante durante le visite è di interesse pubblico e si fonda su una base legale sufficiente (consid. 2d-f). Ammissibilità di sanzioni disciplinari proporzionate, adottate in applicazione di tale direttiva. Il divieto di ricevere visite per la durata di un mese, pronunciato a titolo disciplinare, nel presente caso non costituisce un'ingerenza sproporzionata nella libertà personale del detenuto (consid. 4).