Art. 4 cpv. 1 Cost.; legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996; parità di trattamento nel diritto tributario; controllo astratto delle norme. Condizioni di ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico (art. 84 segg. OG) interposto avverso un atto normativo cantonale che, secondo gli insorgenti, accorda dei privilegi a terzi, violando in tal modo il diritto alla parità di trattamento (consid. 1, conferma della giurisprudenza). L'art. 45 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996, il quale prevede che, per tutte le sue utilizzazioni, il valore di stima ufficiale degli immobili siti nel Cantone Ticino va preso in considerazione nella misura del 70% ("tasso di perequazione"), è lesivo della parità di trattamento che deve sussistere in ambito fiscale tra proprietari di sostanza mobiliare e proprietari di sostanza immobiliare (consid. 2).
20. Estratto della sentenza 20 marzo 1998 della II Corte di diritto pubblico nella causa Manuele Bertoli e Lorenza Hofmann contro Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Art. 4 al. 1 Cst.; loi tessinoise du 13 novembre 1996 sur l'estimation officielle de la fortune immobilière; égalité de traitement en droit fiscal; contrôle abstrait des normes. Conditions de recevabilité du recours de droit public (art. 84 ss OJ) interjeté à l'encontre d'un acte normatif cantonal qui, selon les recourants, accorde des privilèges à des tiers, violant ainsi le droit à l'égalité de traitement (consid. 1, confirmation de la jurisprudence). L'art. 45 de la loi tessinoise du 13 novembre 1996 sur l'estimation officielle de la fortune immobilière, selon lequel, pour toutes ses utilisations, la valeur d'estimation officielle des immeubles sis dans le canton du Tessin est prise en considération dans la proportion de 70% ("taux de péréquation"), porte atteinte à l'égalité de traitement qui doit prévaloir en matière fiscale entre les propriétaires de biens mobiliers et les propriétaires de biens immobiliers (consid. 2).
Art. 4 cpv. 1 Cost.; legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996; parità di trattamento nel diritto tributario; controllo astratto delle norme. Condizioni di ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico (art. 84 segg. OG) interposto avverso un atto normativo cantonale che, secondo gli insorgenti, accorda dei privilegi a terzi, violando in tal modo il diritto alla parità di trattamento (consid. 1, conferma della giurisprudenza). L'art. 45 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, del 13 novembre 1996, il quale prevede che, per tutte le sue utilizzazioni, il valore di stima ufficiale degli immobili siti nel Cantone Ticino va preso in considerazione nella misura del 70% ("tasso di perequazione"), è lesivo della parità di trattamento che deve sussistere in ambito fiscale tra proprietari di sostanza mobiliare e proprietari di sostanza immobiliare (consid. 2).