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BGE 123 V 98

Art. 6 LAINF: nesso di causalità adeguata. - Conferma della prassi secondo cui il tema dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio quando le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate, sono comunque relegate in secondo piano rispetto a marcati problemi psichici preesistenti. - Conferma della giurisprudenza sul nesso di causalità adeguata in presenza di disturbi psichici conseguenti ad infortunio; il fatto che il principio della causalità adeguata sia applicato altrimenti nel diritto della responsabilità civile non giustifica un adeguamento della giurisprudenza medesima.

28 febbraio 2021·Volume 123·V·Dossier: U 78/96·1 visualizzazioni
DE

16. Auszug aus dem Urteil vom 21. Mai 1997 i.S. E. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Verwaltungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 6 LAA: lien de causalité adéquate. - Confirmation de la jurisprudence, selon laquelle l'existence d'un lien de causalité adéquate doit être appréciée à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique consécutifs à un accident, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan en raison de la préexistence d'un problème important de nature psychique. - Confirmation de la jurisprudence concernant la causalité adéquate en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident; le fait que le principe de la causalité adéquate est appliqué différemment en droit de la responsabilité civile ne justifie pas une adaptation de la jurisprudence précitée.

IT

Art. 6 LAINF: nesso di causalità adeguata. - Conferma della prassi secondo cui il tema dell'esistenza di un nesso di causalità adeguata deve essere affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio quando le menomazioni rientranti nel quadro clinico tipico dei postumi di un "colpo di frusta" alla colonna cervicale, ancorché in parte accertate, sono comunque relegate in secondo piano rispetto a marcati problemi psichici preesistenti. - Conferma della giurisprudenza sul nesso di causalità adeguata in presenza di disturbi psichici conseguenti ad infortunio; il fatto che il principio della causalità adeguata sia applicato altrimenti nel diritto della responsabilità civile non giustifica un adeguamento della giurisprudenza medesima.

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BGE 123 V 98 — Swissrulings