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BGE 123 V 39

Art. 1 cpv. 3, art. 55 cpv. 2 e 3 PA. Decisioni che sin dall'inizio limitano nel tempo il diritto a prestazioni assicurative configurano per una parte decisione negativa; a ricorsi contro tali decisioni non può essere attribuito effetto sospensivo.

26 giugno 2014·Volume 123·V·Dossier: K 8/96·1 visualizzazioni
DE

8. Estratto della sentenza dell'11 febbraio 1997 nella causa Cassa malati Helvetia contro N. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

FR

Art. 1er al. 3, art. 55 al. 2 et 3 PA. Les décisions qui limitent d'emblée la durée du droit à des prestations d'assurance constituent pour une part des décisions négatives; les recours contre de telles décisions ne peuvent avoir un effet suspensif.

IT

Art. 1 cpv. 3, art. 55 cpv. 2 e 3 PA. Decisioni che sin dall'inizio limitano nel tempo il diritto a prestazioni assicurative configurano per una parte decisione negativa; a ricorsi contro tali decisioni non può essere attribuito effetto sospensivo.

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BGE 123 V 39 — Swissrulings