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BGE 123 IV 157

Art. 352 segg. CP, in particolare art. 357 CP; art. 28 OF. Assistenza giudiziaria di autorità federali in favore di autorità cantonali competenti per l'esercizio dell'azione penale; rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare. La Commissione federale della banche è competente per decidere se autorizzare i suoi membri o collaboratori a testimoniare su quanto hanno appreso nel quadro delle loro funzioni (consid. 1). Il rifiuto di accordare una tale autorizzazione ad un'autorità cantonale incaricata del perseguimento penale può dare luogo ad una contestazione circa l'assistenza ai sensi dell'art. 357 CP, il cui esame compete alla Camera d'accusa del Tribunale federale (consid. 3 e 4; cambiamento della giurisprudenza). In questo campo, il potere d'esame della Camera d'accusa è limitato (consid. 4b). La Commissione federale delle banche ha l'obbligo legale di collaborare al perseguimento di determinate infrazioni, di cui essa ha appreso la sussistenza nell'ambito della sua attività di sorveglianza; in simili casi, di principio l'interesse al perseguimento penale prevale su quello al mantenimento del segreto d'ufficio (consid. 5).

9 luglio 2017·Volume 123·IV·Dossier: 8G.37/1997·1 visualizzazioni
DE

25. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 20. Oktober 1997 i.S. Untersuchungsrichteramt Solothurn gegen Eidg. Bankenkommission

FR

Art. 352 ss CP, en particulier art. 357 CP; art. 28 StF. Entraide des autorités fédérales en faveur des autorités cantonales de poursuite pénale; refus de l'autorisation de témoigner. La Commission fédérale des banques est compétente pour décider d'autoriser ses membres et ses collaborateurs à témoigner sur ce qu'ils ont appris dans le cadre de leurs fonctions (consid. 1). Le refus d'accorder une telle autorisation en faveur d'une autorité cantonale de poursuite pénale peut donner naissance à une contestation concernant l'entraide judiciaire au sens de l'art. 357 CP, contestation dont le jugement est de la compétence de la Chambre d'accusation (consid. 3 et 4; changement de jurisprudence). En cette matière, le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est limité (consid. 4b). La Commission fédérale des banques a l'obligation légale de collaborer à la poursuite de certaines infractions dont elle apprend l'existence dans le cadre de son activité de surveillance; il en découle que, dans de tels cas, l'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur celui du secret de fonction (consid. 5).

IT

Art. 352 segg. CP, in particolare art. 357 CP; art. 28 OF. Assistenza giudiziaria di autorità federali in favore di autorità cantonali competenti per l'esercizio dell'azione penale; rifiuto dell'autorizzazione a testimoniare. La Commissione federale della banche è competente per decidere se autorizzare i suoi membri o collaboratori a testimoniare su quanto hanno appreso nel quadro delle loro funzioni (consid. 1). Il rifiuto di accordare una tale autorizzazione ad un'autorità cantonale incaricata del perseguimento penale può dare luogo ad una contestazione circa l'assistenza ai sensi dell'art. 357 CP, il cui esame compete alla Camera d'accusa del Tribunale federale (consid. 3 e 4; cambiamento della giurisprudenza). In questo campo, il potere d'esame della Camera d'accusa è limitato (consid. 4b). La Commissione federale delle banche ha l'obbligo legale di collaborare al perseguimento di determinate infrazioni, di cui essa ha appreso la sussistenza nell'ambito della sua attività di sorveglianza; in simili casi, di principio l'interesse al perseguimento penale prevale su quello al mantenimento del segreto d'ufficio (consid. 5).

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