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BGE 123 IV 150

Art. 63 CP, commisurazione della pena. Una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore. Tale disuguaglianza non è di per sé sufficiente per far ammettere la sussistenza di un abuso del potere d'apprezzamento. Non spetta alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale di vegliare a che le singole pene corrispondano tra loro scrupolosamente; essa deve bensì unicamente badare a che il diritto federale sia applicato in modo corretto, ciò che presuppone che la pena sia stata fissata conformemente al quadro legale, fondandosi solo sui criteri previsti dall'art. 63 CP, senza che il giudice abbia abusato del suo potere d'apprezzamento (consid. 2a).

26 giugno 2014·Volume 123·IV·Dossier: 6S.295/1997·1 visualizzazioni
DE

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juin 1997 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre G. et H. (pourvoi en nullité)

FR

Art. 63 CP, quotité de la peine. Une certaine disparité dans le domaine de la fixation de la peine s'explique normalement par le principe de l'individualisation voulu par le législateur. Elle ne suffit pas en elle-même pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Il n'appartient pas à la Cour de cassation du Tribunal fédéral d'assurer une cohérence scrupuleuse des peines entre elles mais uniquement de veiller à une application correcte du droit fédéral, ce qui suppose que la sanction ait été fixée dans le cadre légal, en se fondant sur les critères prévus par l'art. 63 CP, et uniquement sur ceux-là, sans que le juge abuse de son pouvoir d'appréciation (consid. 2a).

IT

Art. 63 CP, commisurazione della pena. Una certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore. Tale disuguaglianza non è di per sé sufficiente per far ammettere la sussistenza di un abuso del potere d'apprezzamento. Non spetta alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale di vegliare a che le singole pene corrispondano tra loro scrupolosamente; essa deve bensì unicamente badare a che il diritto federale sia applicato in modo corretto, ciò che presuppone che la pena sia stata fissata conformemente al quadro legale, fondandosi solo sui criteri previsti dall'art. 63 CP, senza che il giudice abbia abusato del suo potere d'apprezzamento (consid. 2a).

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