Art. 249 CP. Confisca di false monete d'oro svizzere. La confisca obbligatoria prevista dall'art. 249 CP non presuppone la realizzazione di un'infrazione ai sensi degli art. 240 segg. CP (consid. 1). Vanno confiscati anche i pezzi in ottone risultanti dalla coniatura effettuata a titolo di prova, nella misura in cui essi si prestano ad essere confusi con monete d'oro genuine (consid. 2a-c). Lo scopo della confisca è raggiunto allorché la falsa moneta d'oro è stata resa inutilizzabile mediante un'incisione (consid. 2f). La moneta confiscata, resa inutilizzabile, deve essere restituita all'avente diritto, se per quest'ultimo essa possiede ancora un valore e se non vi si oppone alcun motivo particolare (consid. 3).
8. Urteil der Anklagekammer vom 12. März 1997 i.S. R. gegen Schweizerische Bundesanwaltschaft
Art. 249 CP. Confiscation de fausses monnaies suisses en or. La confiscation obligatoire prévue spécifiquement à l'art. 249 CP n'exige pas la commission d'une infraction au sens des art. 240 ss CP (consid. 1). Même les pièces en laiton résultant de frappes d'essai doivent être confisquées, dans la mesure où elles présentent un risque de confusion avec des pièces d'or véritables (consid. 2a-c). Le but de la confiscation est atteint lorsque la fausse pièce d'or est rendue inutilisable après avoir été cisaillée (consid. 2f). Une pièce confisquée, rendue inutilisable, doit être restituée à l'ayant droit, pour autant qu'elle représente encore une valeur pour lui et qu'aucun motif particulier ne s'oppose à cette restitution (consid. 3).
Art. 249 CP. Confisca di false monete d'oro svizzere. La confisca obbligatoria prevista dall'art. 249 CP non presuppone la realizzazione di un'infrazione ai sensi degli art. 240 segg. CP (consid. 1). Vanno confiscati anche i pezzi in ottone risultanti dalla coniatura effettuata a titolo di prova, nella misura in cui essi si prestano ad essere confusi con monete d'oro genuine (consid. 2a-c). Lo scopo della confisca è raggiunto allorché la falsa moneta d'oro è stata resa inutilizzabile mediante un'incisione (consid. 2f). La moneta confiscata, resa inutilizzabile, deve essere restituita all'avente diritto, se per quest'ultimo essa possiede ancora un valore e se non vi si oppone alcun motivo particolare (consid. 3).