Skip to content
BGE 123 III 193

Autonomia di un'associazione in materia di esclusione in relazione con il diritto della personalità del singolo socio allo sviluppo economico (art. 72 cpv. 2 CC e 28 CC). Un'associazione che agisce verso il pubblico, nonché nei confronti di autorità, di potenziali clienti dei suoi soci ecc., come organizzazione determinante della professione o del ramo, non gode della completa autonomia in materia di esclusione ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 CC. Un socio di una siffatta associazione può, in considerazione del suo diritto della personalità attinente allo sviluppo economico, essere escluso unicamente per motivi gravi (consid. 2).

26 giugno 2014·Volume 123·III·Dossier: 5C.221/1996·1 visualizzazioni
DE

33. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. März 1997 i.S. Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH gegen Titoni AG (Berufung)

FR

Rapport entre l'autonomie d'exclusion de l'association et le droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique (art. 72 al. 2 CC et art. 28 CC). Une association qui adopte un comportement d'organisation dominante dans le public ainsi que vis-à-vis des autorités et des clients potentiels de ses membres ne jouit pas, en matière d'exclusion de ses membres, de la pleine autonomie conférée par l'art. 72 al. 2 CC. Le droit de chaque membre au développement de sa personnalité économique a pour effet que l'exclusion ne peut être prononcée que pour de justes motifs (consid. 2).

IT

Autonomia di un'associazione in materia di esclusione in relazione con il diritto della personalità del singolo socio allo sviluppo economico (art. 72 cpv. 2 CC e 28 CC). Un'associazione che agisce verso il pubblico, nonché nei confronti di autorità, di potenziali clienti dei suoi soci ecc., come organizzazione determinante della professione o del ramo, non gode della completa autonomia in materia di esclusione ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 CC. Un socio di una siffatta associazione può, in considerazione del suo diritto della personalità attinente allo sviluppo economico, essere escluso unicamente per motivi gravi (consid. 2).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 123 III 193 — Swissrulings