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BGE 123 II 577

Art. 22 OM; art. 106 LNA; responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile. La responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile non è disciplinata dalla legge federale sulla navigazione aerea, ma dalla legge federale sull'organizzazione militare (oggi: legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare) (consid. 3). Nozione d'illiceità ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OM; in caso di danni personali, l'illiceità deriva dalla violazione di un diritto assoluto, in assenza di un motivo giustificativo; essa è pertanto data, anche laddove non sono lesi specifici disposti (consid. 4). Colpa concomitante del leso; negata in concreto (consid. 6).

3 febbraio 2019·Volume 123·II·Dossier: 2A.610/1996·1 visualizzazioni
DE

60. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 12. September 1997 i.S. S. gegen Eidgenössisches Militärdepartement und Rekurskommission des Eidgenössischen Militärdepartements (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 22 OM; Art. 106 LA; responsabilité de la Confédération pour une collision en vol entre un avion militaire et un avion civil. La responsabilité de la Confédération pour une collision en vol entre un avion militaire et un avion civil n'est pas régie par la loi fédérale sur l'aviation, mais par la loi fédérale sur l'organisation militaire (aujourd'hui: la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire) (consid. 3). Notion d'illicéité au sens de l'art. 22 al. 1 OM; l'illicéité de dommages corporels résulte déjà, même sans violation d'une disposition spéciale, de l'atteinte à un droit absolu, pour autant qu'il n'y ait aucun motif justificatif (consid. 4). Faute personnelle du lésé; niée en l'espèce (consid. 6).

IT

Art. 22 OM; art. 106 LNA; responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile. La responsabilità della Confederazione per una collisione in volo tra un aereo militare e un aereo civile non è disciplinata dalla legge federale sulla navigazione aerea, ma dalla legge federale sull'organizzazione militare (oggi: legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare) (consid. 3). Nozione d'illiceità ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 OM; in caso di danni personali, l'illiceità deriva dalla violazione di un diritto assoluto, in assenza di un motivo giustificativo; essa è pertanto data, anche laddove non sono lesi specifici disposti (consid. 4). Colpa concomitante del leso; negata in concreto (consid. 6).

Vedi originale(bger.ch) →