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BGE 123 II 552

Art. 92 cpv. 1, art. 95 e art. 101 cpv. 1 e 2 dell'abrogato decreto del Consiglio federale concernente l'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD); art. 130 cpv. 1 e 2, art. 131 cpv. 1 e art. 132 cpv. 1 e 3 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 (LIFD); ammissibilità di un reclamo rivolto contro una tassazione d'ufficio. Tassazione d'ufficio e procedura di reclamo secondo il diritto previgente (consid. 2) e in base all'attuale normativa (consid. 3). L'obbligo posto dall'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il reclamo presentato contro una tassazione d'ufficio dev'essere motivato, è un presupposto processuale, non materiale, la cui violazione cagiona l'inammissibilità del rimedio esperito (consid. 4c). Tale interpretazione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD è sorretta da importanti interessi pubblici (consid. 4e). Nella notifica della tassazione d'ufficio, l'autorità fiscale deve menzionare, nell'indicazione dei rimedi di diritto, quanto disposto dall'art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso d'inottemperanza (consid. 4f).

26 giugno 2014·Volume 123·II·Dossier: 2A.49/1997·1 visualizzazioni
DE

57. Estratto della sentenza 21 novembre 1997 della II Corte di diritto pubblico nella causa Amministrazione federale delle contribuzioni contro Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e R S.A. (ricorso di diritto amministrativo)

FR

Art. 92 al. 1, art. 95 et art. 101 al. 1 et 2 de l'ancien arrêté du 9 décembre 1940 du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD); art. 130 al. 1 et 2, art. 131 al. 1 et art. 132 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD); recevabilité d'une réclamation déposée contre une taxation d'office. Taxation d'office et procédure de réclamation selon l'ancien droit (consid. 2) et d'après la législation actuelle (consid. 3). L'obligation prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD, selon laquelle la réclamation déposée contre une taxation d'office doit être motivée, est une exigence formelle, non matérielle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (consid. 4c). Pareille interprétation de l'art. 132 al. 3 LIFD est corroborée par d'importants intérêts publics (consid. 4e). En notifiant la taxation d'office, l'autorité fiscale doit mentionner, dans l'indication des voies de droit, la règle prévue à l'art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas d'inobservation (consid. 4f).

IT

Art. 92 cpv. 1, art. 95 e art. 101 cpv. 1 e 2 dell'abrogato decreto del Consiglio federale concernente l'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD); art. 130 cpv. 1 e 2, art. 131 cpv. 1 e art. 132 cpv. 1 e 3 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14 dicembre 1990 (LIFD); ammissibilità di un reclamo rivolto contro una tassazione d'ufficio. Tassazione d'ufficio e procedura di reclamo secondo il diritto previgente (consid. 2) e in base all'attuale normativa (consid. 3). L'obbligo posto dall'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il reclamo presentato contro una tassazione d'ufficio dev'essere motivato, è un presupposto processuale, non materiale, la cui violazione cagiona l'inammissibilità del rimedio esperito (consid. 4c). Tale interpretazione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD è sorretta da importanti interessi pubblici (consid. 4e). Nella notifica della tassazione d'ufficio, l'autorità fiscale deve menzionare, nell'indicazione dei rimedi di diritto, quanto disposto dall'art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso d'inottemperanza (consid. 4f).

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