Skip to content
BGE 123 II 161

Assistenza giudiziaria con la Federazione di Russia. La facoltà di interporre un rimedio di diritto compete ai ricorrenti (art. 80h lett. b AIMP) solo nella misura in cui si oppongono al blocco e alle investigazioni relativi al loro conto bancario; non possono essere impugnate le misure che concernono altri conti e il sequestro di documenti in mano di terzi (consid. 1d). L'autorità richiedente dispone di poteri analoghi a quelli dell'autorità competente per l'esercizio dell'azione penale; le condizioni poste dall'art. 1 cpv. 3 AIMP sono adempiute (consid. 3a) e non vi è motivo di esigere una dichiarazione di ammissibilità secondo l'art. 76 lett. c AIMP (consid. 3b). L'incertezza relativa alle condizioni generali del rispetto dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente non giustifica un rifiuto dell'assistenza giudiziaria, ma devono essere preventivamente richieste garanzie specifiche conformemente all'art. 6 CEDU e all'art. 14 Patto ONU II (consid. 6). La domanda di dissuggellamento può, in concreto, essere accolta (consid. 7).

6 marzo 2016·Volume 123·II·Dossier: 1A.386/1996·1 visualizzazioni
DE

21. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 17 avril 1997 dans la cause A., son épouse Z., ses enfants D. et N. et les sociétés B., J., R. et X. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)

FR

Entraide judiciaire avec la Fédération de Russie. Les recourants n'ont qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP) que dans la mesure où ils s'opposent au blocage et aux investigations relatifs à leur propre compte bancaire; ne peuvent être remises en cause les mesures concernant d'autres comptes et la saisie de documents en mains tierces (consid. 1d). L'autorité requérante dispose de pouvoirs analogues à ceux d'une autorité de poursuite ordinaire; les conditions de l'art. 1er al. 3 EIMP sont réalisées (consid. 3a), et il n'y a pas lieu d'exiger une attestation de licéité au sens de l'art. 76 let. c EIMP (consid. 3b). Les incertitudes relatives aux conditions générales du respect des droits de l'homme dans l'Etat requérant ne justifient pas un refus de l'entraide judiciaire, mais des garanties préalables spécifiques doivent être exigées conformément à l'art. 6 CEDH et à l'art. 14 du Pacte ONU II (consid. 6). La demande de levée des scellés peut, en l'état, être admise (consid. 7).

IT

Assistenza giudiziaria con la Federazione di Russia. La facoltà di interporre un rimedio di diritto compete ai ricorrenti (art. 80h lett. b AIMP) solo nella misura in cui si oppongono al blocco e alle investigazioni relativi al loro conto bancario; non possono essere impugnate le misure che concernono altri conti e il sequestro di documenti in mano di terzi (consid. 1d). L'autorità richiedente dispone di poteri analoghi a quelli dell'autorità competente per l'esercizio dell'azione penale; le condizioni poste dall'art. 1 cpv. 3 AIMP sono adempiute (consid. 3a) e non vi è motivo di esigere una dichiarazione di ammissibilità secondo l'art. 76 lett. c AIMP (consid. 3b). L'incertezza relativa alle condizioni generali del rispetto dei diritti dell'uomo nello Stato richiedente non giustifica un rifiuto dell'assistenza giudiziaria, ma devono essere preventivamente richieste garanzie specifiche conformemente all'art. 6 CEDU e all'art. 14 Patto ONU II (consid. 6). La domanda di dissuggellamento può, in concreto, essere accolta (consid. 7).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 123 II 161 — Swissrulings