Art. 31 Cost.; divieto di far pubblicità per dei medicamenti; pubblicità fatta da liberi professionisti. Vi è un interesse pubblico preponderante a lottare contro il consumo eccessivo o abusivo di sostanze terapeutiche e, di conseguenza, a limitare la pubblicità a favore dei medicamenti, scopo della quale è d'incitare il pubblico a comprarne maggiormente (consid. 4). Viola il principio della proporzionalità la regolamentazione ginevrina che vieta ai farmacisti e ai droghieri qualsiasi pubblicità per i medicamenti delle categorie C e D (per i quali, in linea di principio, è autorizzata la pubblicità) sotto forma di annuncio di concessione, di offerta o di promessa di vantaggi economici o materiali (consid. 5). Le regole concernenti la pubblicità possono essere più severe per i liberi professionisti che per i commercianti o gli industriali veri e propri. L'annuncio pubblicitario di ribassi sul prezzo di medicamenti appare nondimeno compatibile con la dignità professionale dei farmacisti, purché questi ultimi si astengano da ogni pubblicità vistosa ed eccessiva (consid. 6).
18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 24 juin 1997 dans la cause Pharmacie Victoria SA et Joseph Ghaliounghi contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)
Art. 31 Cst.; interdiction de faire de la publicité pour des médicaments; publicité faite par des personnes exerçant une profession libérale. Il y a un intérêt public prépondérant à lutter contre la consommation excessive ou abusive de substances thérapeutiques et, par voie de conséquence, à restreindre la publicité pour les médicaments, laquelle a pour but d'inciter le public à en acheter davantage (consid. 4). La réglementation genevoise qui interdit aux pharmaciens et droguistes toute publicité pour les médicaments des catégories C et D (pour lesquels la réclame est en principe autorisée) sous la forme d'annonce d'octroi, d'offre ou de promesse d'avantages financiers ou matériels viole le principe de la proportionnalité (consid. 5). Les règles en matière de publicité peuvent être plus strictes pour les personnes qui exercent une profession libérale que pour les commerçants ou les industriels proprement dits. L'annonce par voie de réclame de rabais sur le prix des médicaments apparaît néanmoins comme compatible avec la dignité professionnelle des pharmaciens, pour autant que ceux-ci s'abstiennent alors de toute publicité tapageuse ou excessive (consid. 6).
Art. 31 Cost.; divieto di far pubblicità per dei medicamenti; pubblicità fatta da liberi professionisti. Vi è un interesse pubblico preponderante a lottare contro il consumo eccessivo o abusivo di sostanze terapeutiche e, di conseguenza, a limitare la pubblicità a favore dei medicamenti, scopo della quale è d'incitare il pubblico a comprarne maggiormente (consid. 4). Viola il principio della proporzionalità la regolamentazione ginevrina che vieta ai farmacisti e ai droghieri qualsiasi pubblicità per i medicamenti delle categorie C e D (per i quali, in linea di principio, è autorizzata la pubblicità) sotto forma di annuncio di concessione, di offerta o di promessa di vantaggi economici o materiali (consid. 5). Le regole concernenti la pubblicità possono essere più severe per i liberi professionisti che per i commercianti o gli industriali veri e propri. L'annuncio pubblicitario di ribassi sul prezzo di medicamenti appare nondimeno compatibile con la dignità professionale dei farmacisti, purché questi ultimi si astengano da ogni pubblicità vistosa ed eccessiva (consid. 6).