Art. 159 cpv. 1 vCP; art. 71 cpv. 1 LPP; art. 50, art. 57 cpv. 2 e 4, art. 59 cpv. 1 e 3 OPP 2; amministrazione infedele a danno di una fondazione di previdenza del personale, concessione al datore di lavoro di un prestito particolarmente rischioso; danno patrimoniale, intenzione. La messa in pericolo del patrimonio costituisce un danno patrimoniale qualora, allestendo diligentemente il bilancio, sia necessario rettificare il valore del credito o prevedere delle riserve (consid. 2a). Chi, in qualità di presidente di una fondazione di previdenza del personale, concede un prestito particolarmente rischioso alla ditta datrice di lavoro, danneggia il patrimonio della fondazione (consid. 2c). Se conosce tale rischio o, perlomeno, lo prende in considerazione, egli è punibile per amministrazione infedele (consid. 2d). I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello di mercato (consid. 2e).
42. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. September 1996 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen C. (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention. La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).
Art. 159 cpv. 1 vCP; art. 71 cpv. 1 LPP; art. 50, art. 57 cpv. 2 e 4, art. 59 cpv. 1 e 3 OPP 2; amministrazione infedele a danno di una fondazione di previdenza del personale, concessione al datore di lavoro di un prestito particolarmente rischioso; danno patrimoniale, intenzione. La messa in pericolo del patrimonio costituisce un danno patrimoniale qualora, allestendo diligentemente il bilancio, sia necessario rettificare il valore del credito o prevedere delle riserve (consid. 2a). Chi, in qualità di presidente di una fondazione di previdenza del personale, concede un prestito particolarmente rischioso alla ditta datrice di lavoro, danneggia il patrimonio della fondazione (consid. 2c). Se conosce tale rischio o, perlomeno, lo prende in considerazione, egli è punibile per amministrazione infedele (consid. 2d). I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello di mercato (consid. 2e).