Art. 397 CP; revisione. Un mezzo di prova è nuovo ai sensi di questa norma quando era sconosciuto al giudice, non quando, invece, quest'ultimo l'ha esaminato ma non ne ha valutato correttamente la portata. Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla sola duplice condizione che il giudice, in caso ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fonda sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (consid. 2b; chiarimento della giurisprudenza).
12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 janvier 1996 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Art. 397 CP; révision. Un moyen de preuve est nouveau au sens de cette disposition lorsqu'il n'a pas été porté à la connaissance du juge, mais non lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas apprécié correctement la portée. Il est concevable qu'un fait ou un moyen de preuve soit considéré comme nouveau alors même qu'il ressortait du dossier ou des débats s'il est resté inconnu du juge; il ne peut toutefois en être ainsi qu'à la double condition qu'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance et que sa décision ait été guidée par cette méconnaissance et non par l'arbitraire (consid. 2b) (éclaircissement de la jurisprudence).
Art. 397 CP; revisione. Un mezzo di prova è nuovo ai sensi di questa norma quando era sconosciuto al giudice, non quando, invece, quest'ultimo l'ha esaminato ma non ne ha valutato correttamente la portata. Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi, se sono rimasti sconosciuti al giudice; ciò vale tuttavia alla sola duplice condizione che il giudice, in caso ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fonda sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (consid. 2b; chiarimento della giurisprudenza).