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BGE 122 IV 56

Art. 55 cpv. 2 CP; sospensione dell'espulsione a titolo di prova. Quando il condannato è liberato condizionalmente dall'esecuzione di una pena la cui sospensione condizionale è stata revocata, è ammissibile la sospensione a titolo di prova dell'espulsione parzialmente già eseguita (consid. 3a).

26 giugno 2014·Volume 122·IV·Dossier: 6A.125/1995·1 visualizzazioni
DE

10. Urteil des Kassationshofes vom 28. Februar 1996 i.S. H. gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 55 al. 2 CP; report de l'expulsion à titre d'essai. Lorsque le condamné est libéré conditionnellement de l'exécution d'une peine subie après révocation d'un sursis, le report à titre d'essai de l'expulsion en partie exécutée est admissible (consid. 3a).

IT

Art. 55 cpv. 2 CP; sospensione dell'espulsione a titolo di prova. Quando il condannato è liberato condizionalmente dall'esecuzione di una pena la cui sospensione condizionale è stata revocata, è ammissibile la sospensione a titolo di prova dell'espulsione parzialmente già eseguita (consid. 3a).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 122 IV 56 — Swissrulings