Skip to content
BGE 122 III 358

Art. 739 CC; aggravamento di una servitù. L'aggravamento di una servitù è inammissibile giusta l'art. 739 CC, se esso risulta rilevante. Per determinare la rilevanza si paragona l'interesse per il fondo dominante e l'onere per il fondo serviente al momento della costituzione della servitù con i rispettivi interessi attuali. Alcuni passaggi supplementari giornalieri di veicoli causati da uno sfruttamento più intenso del fondo dominante non costituiscono un aggravamento rilevante di un "incondizionato diritto di passo pedonale e veicolare" (consid. 2c).

23 agosto 2015·Volume 122·III·Dossier: 5C.159/1996·1 visualizzazioni
DE

66. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. Oktober 1996 i.S. A. E. gegen O. R. (Berufung)

FR

Art. 739 CC; aggravation d'une servitude. L'aggravation d'une servitude est inadmissible, selon l'art. 739 CC, si elle est importante. Pour en juger, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant au moment de la constitution de la servitude en balance avec les intérêts respectifs actuels. Quelques mouvements de voiture supplémentaires par jour résultant d'une utilisation plus intensive du fonds bénéficiaire ne constituent pas une aggravation importante d'un "droit inconditionnel de passage à pied et en voiture" (consid. 2c).

IT

Art. 739 CC; aggravamento di una servitù. L'aggravamento di una servitù è inammissibile giusta l'art. 739 CC, se esso risulta rilevante. Per determinare la rilevanza si paragona l'interesse per il fondo dominante e l'onere per il fondo serviente al momento della costituzione della servitù con i rispettivi interessi attuali. Alcuni passaggi supplementari giornalieri di veicoli causati da uno sfruttamento più intenso del fondo dominante non costituiscono un aggravamento rilevante di un "incondizionato diritto di passo pedonale e veicolare" (consid. 2c).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 122 III 358 — Swissrulings