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BGE 85 III 175

Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Anche il debitore può impugnare le decisioni della Commissione dei creditori e concernenti la realizzazione, eccettuato il caso in cui si tratti di questioni di opportunità (applicazione analogetica dei principi validi per il fallimento) (consid. 1 e 2). 2. Quando tali decisioni sono conformi al diritto? (consid. 3 a). 3. La vendita di un immobile conclusa dagli organi incaricati della liquidazione, che si presenti come provvedimento esecutivo giuridicamente inoppugnabile, dev'essere eseguita anche se esistano possibilità di realizzazione successive più favorevoli o se il debitore presenti offerte di pagamento alla massa concordataria (consid. 3 c).

16 novembre 2007·Volume 85·III·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

38. Auszug aus dem Entscheid vom 24. November 1959 i.S. Müller.

FR

Concordat par abandon d'actif. 1. Le débiteur a également qualité pour porter plainte contre les décisions que la commission des créanciers prend au sujet de la réalisation, sauf si le litige ne soulève qu'une question d'opportunité (application analogique des principes valables pour la faillite) (consid. 1 et 2). 2. Quand de telles décisions sont-elles conformes au droit? (consid. 3 a). 3. Lorsqu'une vente d'immeubles conclue par les organes chargés de la liquidation apparaît comme une mesure d'exécution non critiquable juridiquement, elle doit être exécutée même si des possibilités de réalisation plus favorables se présentent par la suite ou si le débiteur fait des offres de paiement à la masse concordataire (consid. 3 c).

IT

Concordato con abbandono dell'attivo. 1. Anche il debitore può impugnare le decisioni della Commissione dei creditori e concernenti la realizzazione, eccettuato il caso in cui si tratti di questioni di opportunità (applicazione analogetica dei principi validi per il fallimento) (consid. 1 e 2). 2. Quando tali decisioni sono conformi al diritto? (consid. 3 a). 3. La vendita di un immobile conclusa dagli organi incaricati della liquidazione, che si presenti come provvedimento esecutivo giuridicamente inoppugnabile, dev'essere eseguita anche se esistano possibilità di realizzazione successive più favorevoli o se il debitore presenti offerte di pagamento alla massa concordataria (consid. 3 c).

Vedi originale(bger.ch) →