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BGE 122 III 166

Responsabilità nella società anonima; legittimazione attiva del creditore della società nel caso di un concordato con abbandono parziale dell'attivo. Nel caso di concordato giudiziario con abbandono (parziale) dell'attivo - ma non nel caso di concordato dividendo - il creditore della società ha la legittimazione attiva giusta l'art. 758 vCO, purché le pretese fondate sulla responsabilità nella società anonima facciano parte della massa concordataria (consid. 3a e b). Nell'ambito di un concordato con abbandono parziale dell'attivo, le pretese fondate sulla responsabilità nella società anonima non rientrano obbligatoriamente nei beni patrimoniali che sono ceduti ai creditori nella liquidazione. Sono invece determinanti le corrispondenti disposizioni del concordato (consid. 3c).

18 giugno 2017·Volume 122·III·Dossier: 4C.317/1995·1 visualizzazioni
DE

33. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1996 i.S. X. Corporation gegen Y. (Berufung)

FR

Responsabilité dans le droit de la société anonyme; qualité pour agir du créancier de la société en cas de concordat par abandon partiel d'actif. En cas de concordat judiciaire par abandon (partiel) d'actif - mais non pas en cas de concordat-dividende - le créancier de la société a qualité pour agir selon l'art. 758 aCO, autant que les prétentions en responsabilité du droit de la société anonyme font partie de la masse concordataire (consid. 3a et b). Les prétentions en responsabilité du droit de la société anonyme n'appartiennent pas obligatoirement, lorsqu'il y a concordat judiciaire par abandon partiel d'actif, aux valeurs patrimoniales qui sont cédées aux créanciers dans la liquidation. Sont au contraire déterminantes les dispositions correspondantes du concordat (consid. 3c).

IT

Responsabilità nella società anonima; legittimazione attiva del creditore della società nel caso di un concordato con abbandono parziale dell'attivo. Nel caso di concordato giudiziario con abbandono (parziale) dell'attivo - ma non nel caso di concordato dividendo - il creditore della società ha la legittimazione attiva giusta l'art. 758 vCO, purché le pretese fondate sulla responsabilità nella società anonima facciano parte della massa concordataria (consid. 3a e b). Nell'ambito di un concordato con abbandono parziale dell'attivo, le pretese fondate sulla responsabilità nella società anonima non rientrano obbligatoriamente nei beni patrimoniali che sono ceduti ai creditori nella liquidazione. Sono invece determinanti le corrispondenti disposizioni del concordato (consid. 3c).

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BGE 122 III 166 — Swissrulings