Art. 21 cpv. 1 lett. a e d DIFD; reddito proveniente dal commercio di titoli. Il contribuente che compra e vende titoli in una misura che eccede la mera amministrazione del proprio patrimonio esercita un'attività lucrativa il cui provento è imponibile. I criteri determinanti in materia di commercio professionale d'immobili possono essere utilizzati anche per distinguere il commercio professionale di titoli dalla semplice amministrazione del proprio patrimonio (conferma della giurisprudenza; consid. 2, 3 e 5). Art. 4 Cost.; diritto alla parità di trattamento nell'illegalità. Il fatto che guadagni provenienti dalla vendita di titoli non sono stati tassati in altri casi non crea alcun diritto a che simili guadagni non siano imposti. Non vi è alcun diritto ad essere tassati in modo più favorevole di quanto previsto dalla legge, quando l'autorità è disposta a procedere all'imposizione legalmente prevista (consid. 4).
55. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 8. Oktober 1996 i.S. X. gegen Kantonales Steueramt Zürich und Bundessteuer-Rekurskommission des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 21 al. 1 let. a et d AIFD; revenu provenant du commerce de titres. Le contribuable qui achète et vend des titres dans une mesure qui excède la simple gestion de la fortune privée, exerce une activité lucrative dont le produit est imposable. Les critères posés en matière de commerce d'immeubles peuvent également servir à distinguer le commerce professionnel de titres de la simple gestion de la fortune privée (confirmation de jurisprudence; consid. 2, 3 et 5). Art. 4 Cst.; droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité. Le fait que l'imposition des gains résultant de la vente de titres n'est pas effectuée dans d'autres cas, ne fonde aucun droit à ne pas devoir imposer de tels gains. Il n'existe aucun droit à bénéficier d'un avantage dérogeant à la loi lorsque l'autorité est disposée à procéder à l'imposition prévue légalement (consid. 4).
Art. 21 cpv. 1 lett. a e d DIFD; reddito proveniente dal commercio di titoli. Il contribuente che compra e vende titoli in una misura che eccede la mera amministrazione del proprio patrimonio esercita un'attività lucrativa il cui provento è imponibile. I criteri determinanti in materia di commercio professionale d'immobili possono essere utilizzati anche per distinguere il commercio professionale di titoli dalla semplice amministrazione del proprio patrimonio (conferma della giurisprudenza; consid. 2, 3 e 5). Art. 4 Cost.; diritto alla parità di trattamento nell'illegalità. Il fatto che guadagni provenienti dalla vendita di titoli non sono stati tassati in altri casi non crea alcun diritto a che simili guadagni non siano imposti. Non vi è alcun diritto ad essere tassati in modo più favorevole di quanto previsto dalla legge, quando l'autorità è disposta a procedere all'imposizione legalmente prevista (consid. 4).