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BGE 122 II 326

Art. 5 cpv. 2 LPT. Espropriazione materiale; attribuzione di terreno edificato dalla zona industriale a una zona comunale inedificabile (rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile). Principi relativi all'espropriazione materiale (consid. 4). La conformità alle esigenze della LPT di una pianificazione territoriale allestita prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio non dev'essere valutata sulla base di singole particelle o quartieri (consid. 5a e b). Restrizioni all'utilizzazione derivanti dal cambiamento di una regolamentazione (in materia edilizia o di azzonamento) anteriore all'entrata in vigore della LPT a una disciplina fondata su questa legge non sono considerate come declassamenti che comportano un indennizzo per espropriazione materiale (consid. 5c). Il rifiuto di attribuire alla zona edificabile un'area industriale o artigianale, ubicata in una zona già edificata in larga misura, conferisce il diritto a una indennità (art. 15 lett. a LPT; consid. 6a-c/aa). Principi generali applicabili al calcolo di un'indennità per espropriazione materiale (consid. 6c/bb e d).

26 giugno 2014·Volume 122·II·Dossier: 1A.51/1996·1 visualizzazioni
DE

42. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 7. Juni 1996 i.S. Billeter und Mitb. gegen Stadt Dietikon und Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Art. 5 al. 2 LAT. Expropriation matérielle; affectation d'un fonds bâti de la zone industrielle à une zone communale non constructible (refus de classer). Principes applicables à l'expropriation matérielle (consid. 4). L'examen de la conformité à la LAT de la planification antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ne se fait pas pour chaque parcelle ou quartier pris individuellement (consid. 5a et b). Ne sont pas considérées comme déclassement pouvant donner lieu à indemnités pour expropriation matérielle les restrictions d'usage de la propriété découlant du passage d'un régime [de construction ou de zones] antérieur à l'entrée en vigueur de la LAT à un régime fondé sur celle-là (consid. 5c). Obligation d'indemniser consécutive au refus de classer un terrain à destination industrielle ou artisanale situé dans la partie de l'agglomération déjà largement bâtie (art. 15 let. a LAT; consid. 6a-c/aa). Principes généraux applicables à la fixation d'une indemnité pour expropriation matérielle (consid. 6c/bb et d).

IT

Art. 5 cpv. 2 LPT. Espropriazione materiale; attribuzione di terreno edificato dalla zona industriale a una zona comunale inedificabile (rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile). Principi relativi all'espropriazione materiale (consid. 4). La conformità alle esigenze della LPT di una pianificazione territoriale allestita prima dell'entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del territorio non dev'essere valutata sulla base di singole particelle o quartieri (consid. 5a e b). Restrizioni all'utilizzazione derivanti dal cambiamento di una regolamentazione (in materia edilizia o di azzonamento) anteriore all'entrata in vigore della LPT a una disciplina fondata su questa legge non sono considerate come declassamenti che comportano un indennizzo per espropriazione materiale (consid. 5c). Il rifiuto di attribuire alla zona edificabile un'area industriale o artigianale, ubicata in una zona già edificata in larga misura, conferisce il diritto a una indennità (art. 15 lett. a LPT; consid. 6a-c/aa). Principi generali applicabili al calcolo di un'indennità per espropriazione materiale (consid. 6c/bb e d).

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BGE 122 II 326 — Swissrulings